Art. 3 1. Ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 3 della citata legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifiche, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, per quanto attiene alla sussistenza della salvaguardia, anche parziale dei livelli di occupazione, si tiene conto, in aggiunta ad i parametri oggettivi di cui all'art. 2, da indicare anche in via alternativa, dei seguenti ulteriori parametri oggettivi, da indicare, anche in via alternativa, nell'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale: a) piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze; b) stipula di contratti a tempo determinato con datori di lavoro terzi; c) piani di ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di riqualificazione delle competenze, di formazione o di politiche attive in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici, dai Fondi di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dai soggetti autorizzati o accreditati, di cui al Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche.