Art. 3 
 
  1. Ai fini  della  concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale di cui all'art. 3 della citata legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modifiche, nei casi  di  dichiarazione  di
fallimento, di emanazione del provvedimento  di  liquidazione  coatta
amministrativa,   ovvero   di   sottoposizione    all'amministrazione
straordinaria,   per   quanto   attiene   alla   sussistenza    della
salvaguardia, anche parziale dei livelli  di  occupazione,  si  tiene
conto, in aggiunta ad i parametri oggettivi di  cui  all'art.  2,  da
indicare anche in via alternativa, dei seguenti  ulteriori  parametri
oggettivi, da indicare, anche in  via  alternativa,  nell'istanza  di
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale: 
    a) piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze; 
    b) stipula di contratti a tempo determinato con datori di  lavoro
terzi; 
    c) piani di ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di
riqualificazione delle  competenze,  di  formazione  o  di  politiche
attive in favore dei lavoratori, predisposti  da  soggetti  pubblici,
dai Fondi di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
dai soggetti autorizzati o accreditati, di cui al Capo I  del  Titolo
II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,  e  successive
modifiche.