IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida», di seguito definito decreto legislativo n. 285 del 1992; Visto in particolare l'art. 116, comma 3, lettere b), c) e d) del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono che le patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A abilitano alla guida rispettivamente di motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kw e con un rapporto peso/potenza non superiore a 0,1 kw/kg; di motocicli di potenza non superiore a 35 kw con un rapporto peso/potenza non superiore a 0,2 kw/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima; di motocicli muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h, nonche' di tricicli di potenza superiore a 15 kw; Visto altresi' il comma 4 del predetto articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevede che i mutilati e minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono conseguire la patente speciale, tra l'altro, delle categorie A1, A2 e A; Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che stabilisce che gli esami di idoneita' tecnica per il conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive della Comunita' europea, ora Unione europea; Visto l'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti, utili al conseguimento delle patenti di guida, si conformano ai requisiti minimi di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; Visto altresi' il comma 3 del predetto articolo 23 del decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per l'accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 alle categorie A2 o A, e' disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; Visto l'art. 28 del piu' volte citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che stabilisce che le disposizioni di cui allo stesso decreto sono applicabili dal 19 gennaio 2013; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, recante «Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE», ed in particolare l'art. 6, comma 2, che prevede che l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kw o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kw/kg, (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kw/kg), e' subordinata al conseguimento della patente di categoria A da almeno due anni, fattispecie definita patente di categoria A per accesso graduale, fatta salva l'ipotesi che il candidato, di eta' non inferiore a 21 anni, abbia superato una prova specifica di controllo delle capacita' e dei comportamenti; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ritenuto la necessita' di provvedere a disciplinare le procedure dell'esame utile a conseguire, anche con accesso graduale, le patenti di guida delle categorie A1, A2 e A, anche speciali; Ritenuto infine necessario dettare disposizioni transitorie per disciplinare la validita', per il conseguimento di una patente di categoria A1, A2 e A, anche speciale, dei procedimenti amministrativi avviati prima della data di applicazione delle disposizioni di cui al predetto art. 116, comma 3, lettere b), c) e d), come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 2011; Decreta: Art. 1 Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A 1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A, anche speciali, verte sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti 2 e 3 del decreto legislativo n. 59 del 2011, nonche' sui seguenti: a) norme sulla circolazione in autostrada e strade extraurbane principali; trasporto di persone; carico dei veicoli; pannelli sui veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria; b) responsabilita' civile, penale, amministrativa; forme assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA; c) elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilita' e tenuta di strada del veicolo; d) sistema sanzionatorio; e) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio; conoscenza del comportamento del rimorchio durante la circolazione; limiti di velocita' del complesso. 2. La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualita'. Ciascun questionario consta di quaranta affermazioni, formulate in conformita' ai contenuti di cui al comma 1. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera «V» o «F», a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e' non superiore a quattro.