IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  recante
«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  la
patente di guida», di seguito definito decreto legislativo n. 285 del
1992; 
  Visto in particolare l'art. 116, comma 3, lettere b), c) e  d)  del
predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, che  prevedono  che  le
patenti di guida delle categorie A1, A2 ed  A  abilitano  alla  guida
rispettivamente di motocicli di cilindrata massima  di  125  cm³,  di
potenza massima di 11 kw e con un rapporto peso/potenza non superiore
a 0,1 kw/kg; di motocicli di potenza non superiore a  35  kw  con  un
rapporto peso/potenza non superiore a  0,2  kw/kg  e  che  non  siano
derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio  della  potenza
massima; di motocicli muniti di un motore con cilindrata superiore  a
50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima  per
costruzione superiore a 45  km/h,  nonche'  di  tricicli  di  potenza
superiore a 15 kw; 
  Visto altresi' il comma 4 del predetto  articolo  116  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, che prevede che i  mutilati  e  minorati
fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono  conseguire  la
patente speciale, tra l'altro, delle categorie A1, A2 e A; 
  Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
che  stabilisce  che  gli  esami  di   idoneita'   tecnica   per   il
conseguimento  della  patente  di  guida  sono   effettuati   secondo
direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto  del  Ministro
dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti,  sulla  base
delle direttive della Comunita' europea, ora Unione europea; 
  Visto l'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59  del
2011, che prevede che le prove di controllo  delle  cognizioni  e  di
verifica delle capacita' e dei comportamenti, utili al  conseguimento
delle patenti di guida, si conformano  ai  requisiti  minimi  di  cui
all'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; 
  Visto altresi' il comma 3 del  predetto  articolo  23  del  decreto
legislativo n. 59 del 2011, che prevede  che  la  prova  di  verifica
delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  l'accesso  graduale  di
titolare di patente di  categoria  A1  alle  categorie  A2  o  A,  e'
disciplinata con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui  all'allegato  VI
dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; 
  Visto l'art. 28 del piu' volte citato decreto legislativo n. 59 del
2011, che stabilisce che le disposizioni di cui allo  stesso  decreto
sono applicabili dal 19 gennaio 2013; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
30 settembre 2003,  n.  40T,  recante  «Disposizioni  comunitarie  in
materia  di  patenti  di  guida   e   recepimento   della   direttiva
2000/56/CE», ed in particolare l'art. 6, comma  2,  che  prevede  che
l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25  kw  o
con rapporto potenza/peso  (riferito  alla  tara)  superiore  a  0,16
kw/kg,  (o  motocicli  con  sidecar  con  un  rapporto   potenza/peso
superiore a  0,16  kw/kg),  e'  subordinata  al  conseguimento  della
patente di categoria A  da  almeno  due  anni,  fattispecie  definita
patente di categoria A per accesso graduale,  fatta  salva  l'ipotesi
che il candidato, di eta' non inferiore a 21 anni, abbia superato una
prova specifica di controllo delle capacita' e dei comportamenti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Ritenuto la necessita' di provvedere a  disciplinare  le  procedure
dell'esame utile a conseguire, anche con accesso graduale, le patenti
di guida delle categorie A1, A2 e A, anche speciali; 
  Ritenuto infine necessario  dettare  disposizioni  transitorie  per
disciplinare la validita', per il conseguimento  di  una  patente  di
categoria A1, A2 e A, anche speciale, dei procedimenti amministrativi
avviati prima della data di applicazione delle disposizioni di cui al
predetto art. 116, comma 3, lettere b), c) e d), come modificato  dal
decreto legislativo n. 59 del 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento 
         delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A 
 
  1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle
patenti di guida delle categorie A1, A2 e A,  anche  speciali,  verte
sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti
2 e 3 del decreto legislativo n. 59 del 2011, nonche' sui seguenti: 
    a) norme sulla circolazione in autostrada  e  strade  extraurbane
principali; trasporto di persone; carico dei  veicoli;  pannelli  sui
veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria; 
    b)  responsabilita'   civile,   penale,   amministrativa;   forme
assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA; 
    c) elementi costitutivi del veicolo importanti per la  sicurezza;
manutenzione ed uso; stabilita' e tenuta di strada del veicolo; 
    d) sistema sanzionatorio; 
    e) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura  del
rimorchio; conoscenza del  comportamento  del  rimorchio  durante  la
circolazione; limiti di velocita' del complesso. 
  2.  La  prova  di  cui  al  comma  1   si   svolge,   con   sistema
informatizzato,  tramite  questionario,  estratto  da   un   database
predisposto dal Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, secondo un metodo di casualita'. Ciascun  questionario
consta  di  quaranta  affermazioni,  formulate  in   conformita'   ai
contenuti di cui al comma 1. Per ogni affermazione il candidato  deve
barrare la lettera «V» o «F», a seconda  che  consideri  la  predetta
affermazione rispettivamente vera o falsa.  La  prova  ha  durata  di
trenta minuti e si intende superata se il numero di  risposte  errate
e' non superiore a quattro.