Art. 2 Prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A. 1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali, si articola in sei fasi: a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi ad una guida sicura effettuando le operazioni di cui al citato allegato II, lettera B, punti 6.1.1 e 6.1.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011; b) esecuzione delle manovre di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2 di cui all'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, nonche' di quelle previste dall'allegato A del presente decreto, in conformita' al punto 6.2.3 del predetto allegato II, lettera B; c) esecuzione della manovra prevista dall'allegato B del presente decreto, in conformita' al punto 6.2.4 di cui all'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, con riferimento alla prova da effettuarsi ad una velocita' di almeno 30 km/h; d) esecuzione della manovra prevista dall'allegato C del presente decreto, in conformita' al punto 6.2.4 di cui all'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, con riferimento alla prova da effettuarsi ad una velocita' di almeno 50 km/h; e) esecuzione delle prove di frenata previste dall'allegato D del presente decreto, in conformita' al punto 6.2.5 di cui all'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011; f) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 6.3.1 a 6.3.9 del decreto legislativo n. 59 del 2011. 2. Il candidato e' ammesso a sostenere le prove di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) solo se ha superato, rispettivamente, le prove di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma 1. 3. Le prove di cui al comma 1 si svolgono su motociclo conforme, per ciascuna delle predette categorie di patenti, ai requisiti minimi prescritti dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, munito di cavalletto centrale. Le prove di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), si svolgono in aree chiuse, attrezzate in conformita' a quanto indicato negli allegati A, B, C e D. 4. Durante le prove di cui al comma 1, il candidato deve indossare un casco protettivo integrale omologato, nonche' ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, prescritto con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono altresi' dettate ulteriori disposizioni atte a garantire l'effettuazione delle prove di cui al comma 1, lettere da b) ad e), in condizioni ottimali di sicurezza, anche in relazione ai limiti di velocita' prescritti.