Art. 2 
 
Prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
  conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A. 
 
  1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per  il
conseguimento delle patenti di guida delle categorie  A1,  A2  ed  A,
anche speciali, si articola in sei fasi: 
    a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi  ad  una
guida sicura effettuando le operazioni di cui al citato allegato  II,
lettera B, punti 6.1.1 e 6.1.2, del decreto  legislativo  n.  59  del
2011; 
    b) esecuzione delle manovre di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2 di  cui
all'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59  del  2011,
nonche' di quelle previste dall'allegato A del presente  decreto,  in
conformita' al punto 6.2.3 del predetto allegato II, lettera B; 
    c) esecuzione della manovra prevista dall'allegato B del presente
decreto, in conformita'  al  punto  6.2.4  di  cui  all'allegato  II,
lettera B, del decreto legislativo n. 59 del  2011,  con  riferimento
alla prova da effettuarsi ad una velocita' di almeno 30 km/h; 
    d) esecuzione della manovra prevista dall'allegato C del presente
decreto, in conformita'  al  punto  6.2.4  di  cui  all'allegato  II,
lettera B, del decreto legislativo n. 59 del  2011,  con  riferimento
alla prova da effettuarsi ad una velocita' di almeno 50 km/h; 
    e) esecuzione delle prove di frenata previste dall'allegato D del
presente decreto, in conformita' al punto 6.2.5 di  cui  all'allegato
II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011; 
    f) comportamenti di guida nel traffico, intesi a  verificare  che
il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni,
le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 6.3.1  a
6.3.9 del decreto legislativo n. 59 del 2011. 
  2. Il candidato e' ammesso a sostenere le prove di cui al comma  1,
lettere b), c), d), e) ed f) solo se ha superato, rispettivamente, le
prove di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma 1. 
  3. Le prove di cui al comma 1 si svolgono  su  motociclo  conforme,
per ciascuna delle predette categorie di patenti, ai requisiti minimi
prescritti dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59
del 2011, munito di cavalletto centrale. Le prove di cui al comma  1,
lettere a), b), c), d) ed e), si svolgono in aree chiuse,  attrezzate
in conformita' a quanto indicato negli allegati A, B, C e D. 
  4. Durante le prove di cui al comma 1, il candidato deve  indossare
un  casco   protettivo   integrale   omologato,   nonche'   ulteriore
abbigliamento protettivo di altro tipo, prescritto  con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
sono  altresi'  dettate  ulteriori  disposizioni  atte  a   garantire
l'effettuazione delle prove di cui al comma 1, lettere da b)  ad  e),
in condizioni ottimali di sicurezza, anche in relazione ai limiti  di
velocita' prescritti.