IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida», di seguito definito decreto legislativo n. 285 del 1992; Visto in particolare l'art. 116, comma 3, lettere h), i), l), e m), del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono che le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, abilitano alla guida rispettivamente di: autoveicoli diversi da quelli di categoria D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al conducente, ai quali puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg, ovvero di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg, sempre che, in entrambi i casi, la massa massima autorizzata del complesso non superi 12000 kg; autoveicoli diversi da quelli di categoria D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al conducente, ai quali puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg; Viste altresi' le lettere n), o), p) e q), del predetto art. 116, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono che le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE, abilitano alla guida rispettivamente di: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di sedici passeggeri, oltre al conducente, aventi una lunghezza massima di otto metri, ai quali puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg; autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di piu' di otto persone, oltre al conducente, ai quali puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg; Visto il comma 4 del piu' volte citato articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevede che i mutilati e minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono conseguire la patente speciale, tra l'altro, delle categorie C1, C, D1 e D, anche se alla guida di un veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non supera 750 kg; Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che stabilisce che gli esami di idoneita' tecnica per il conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive della Comunita' europea, ora Unione europea; Visto l'art. 125, comma 1, lettere a) e b), del piu' volte citato decreto legislativo n. 285 del 1992, che stabiliscono che la patente di categoria C1, C, D1 o D, puo' essere rilasciata unicamente a conducenti gia' in possesso di patente di categoria B, e che la patente di categoria C1E, CE, D1E o DE, puo' essere rilasciata unicamente a conducenti gia' in possesso di patente di categoria rispettivamente C1, C, D1 o D; Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti, utili al conseguimento delle patenti di guida, si conformano ai requisiti minimi di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; Visto il predetto allegato II del decreto legislativo n. 59 del 2011, ed in particolare il paragrafo I, lettera A, n. 1, secondo capoverso, che prevede che il candidato, che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria, puo' essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4, se ha superato la prova teorica per una categoria diversa; Visto l'art. 28 del piu' volte citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che stabilisce che le disposizioni di cui allo stesso decreto sono applicabili dal 19 gennaio 2013; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ritenuta la necessita' di provvedere a disciplinare le procedure dell'esame utile a conseguire le patenti di guida delle categorie C1, C, D1 e D, anche speciali, nonche' delle categorie C1E, CE, D1E e DE; Ritenuto infine necessario dettare disposizioni transitorie per disciplinare la validita', per il conseguimento di una patente di categoria C, D, anche speciale, CE e DE, dei procedimenti amministrativi avviati prima della data di applicazione delle disposizioni di cui al predetto art. 116, comma 3, lettere da h) a q), come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 2011; Decreta: Art. 1 Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE. 1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria C1, anche speciale, verte: a) sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti da 4.1.1 a 4.1.8 del decreto legislativo n. 59 del 2011; b) su argomenti relativi ai sistemi di aggancio alla motrice di rimorchi e semirimorchi e relativi sistemi di frenatura. 2. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria C, anche speciale, verte sugli argomenti di cui al comma 1, nonche' su quelli di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti da 4.2.1 a 4.2.8, del decreto legislativo n. 59 del 2011. 3. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria D1, anche speciale, verte: a) sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti da 4.1.1 a 4.1.7 e punto 4.1.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011; b) su argomenti relativi ai sistemi di aggancio alla motrice dei rimorchi e relativi sistemi di frenatura. 4. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patenti di guida della categoria D, anche speciale, verte sugli argomenti di cui al comma 1, nonche' su quelli di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti da 4.2.1 a 4.2.7, del decreto legislativo n. 59 del 2011. 5. Qualora in candidato al conseguimento della patente di categoria C, anche speciale, sia gia' in possesso della patente di categoria C1, anche speciale, la prova di verifica delle cognizioni verte esclusivamente sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti da 4.2.1 a 4.2.8, del decreto legislativo n. 59 del 2011. Qualora in candidato al conseguimento della patente di categoria D, anche speciale, sia gia' in possesso della patente di categoria D1, anche speciale, la prova di verifica delle cognizioni verte esclusivamente sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti da 4.2.1 a 4.2.7, del decreto legislativo n. 59 del 2011. 6. Le prove di cui ai commi da 1 a 5 si svolgono, con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualita'. Ciascun questionario consta di quaranta affermazioni, formulate in conformita' ai contenuti di cui ai commi da 1 a 4. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera «V» o «F», a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e' non superiore a quattro. 7. L'idoneita' alla prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di categoria C1, C, D1 o D, e' utile quale prova di verifica delle cognizioni ai fini del conseguimento rispettivamente della patente di categoria C1E, CE, D1E o DE.