Art. 2 
 
Prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  il
  conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1 e C. 
 
  1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per  il
conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1  e  C,  anche
speciali, si articola in tre fasi: 
    a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi  ad  una
guida sicura, effettuando  le  operazioni  di  cui  all'allegato  II,
lettera B, punti da 8.1.1 a 8.1.6, del decreto legislativo n. 59  del
2011; 
    b) esecuzione delle  manovre  di  cui  ai  punti  8.2.2  e  8.2.3
dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del  2011.
Tali manovre sono effettuate in area chiusa; 
    c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a  verificare  che
il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni,
le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 8.3.1  a
8.3.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011. 
  2. Il candidato e' ammesso a sostenere le prove di cui al comma  1,
lettere b) e c), solo se ha superato, rispettivamente,  le  prove  di
cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. 
  3. Nello svolgimento della prova di cui al comma 1, sul veicolo  e'
presente una  persona  in  qualita'  di  istruttore,  alla  quale  si
applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  122,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 285 del 1992,  nonche'  l'esaminatore  di  cui
all'articolo 121, comma 3, dello stesso decreto legislativo.