Art. 2 Prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1 e C. 1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1 e C, anche speciali, si articola in tre fasi: a) verifica della capacita' del conducente di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cui all'allegato II, lettera B, punti da 8.1.1 a 8.1.6, del decreto legislativo n. 59 del 2011; b) esecuzione delle manovre di cui ai punti 8.2.2 e 8.2.3 dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011. Tali manovre sono effettuate in area chiusa; c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 8.3.1 a 8.3.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011. 2. Il candidato e' ammesso a sostenere le prove di cui al comma 1, lettere b) e c), solo se ha superato, rispettivamente, le prove di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. 3. Nello svolgimento della prova di cui al comma 1, sul veicolo e' presente una persona in qualita' di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonche' l'esaminatore di cui all'articolo 121, comma 3, dello stesso decreto legislativo.