Art. 10 
 
  Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche  di  cui
al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro  le  ore
11 del giorno 28 gennaio 2013, esclusivamente  mediante  trasmissione
di richiesta telematica da indirizzare alla  Banca  d'Italia  tramite
Rete nazionale interbancaria  con  le  modalita'  tecniche  stabilite
dalla Banca d'Italia medesima. 
  Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno  prese  in
considerazione. 
  In caso di interruzione duratura nel  collegamento  della  predetta
«Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di  «recovery»
previste nella Convenzione tra la  Banca  d'Italia  e  gli  operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.