Art. 11 
 
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»   nel
collocamento supplementare sara' determinato nella maniera seguente: 
  per un importo pari al 25 per cento dell'ammontare nominale massimo
offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sara' uguale al
rapporto fra il valore dei  certificati  di  cui  lo  specialista  e'
risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei  «CTZ»
ed il totale complessivamente assegnato, nelle  medesime  aste,  agli
operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare;  nelle
predette aste verra' compresa quella di cui all'art. 1  del  presente
decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di
concambio; 
  per un  importo  ulteriore  pari  al  5  per  cento  dell'ammontare
nominale massimo offerto nell'asta  ordinaria,  sara'  attribuito  in
base alla  valutazione,  effettuata  dal  Tesoro,  della  performance
relativa agli specialisti medesimi,  rilevata  trimestralmente  sulle
sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli
23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n.
216 del 22 dicembre 2009, citato  nelle  premesse;  tale  valutazione
viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi. 
  Le richieste  saranno  soddisfatte  assegnando  prioritariamente  a
ciascuno «specialista» il minore tra  l'importo  richiesto  e  quello
spettante di diritto. Qualora uno  o  piu'  «specialisti»  presentino
richieste inferiori a quelle loro spettanti di  diritto,  ovvero  non
effettuino alcuna  richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata  agli
operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di
diritto. 
  Delle operazioni  relative  al  collocamento  supplementare  verra'
redatto apposito verbale.