Art. 2 
 
  L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di  cui
al presente decreto e' di  mille  euro  nominali;  le  sottoscrizioni
potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di  tale
cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili
a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a
godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le  agevolazioni  e
le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato. 
  La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le  partite
da regolare dei certificati sottoscritti in  asta,  nel  servizio  di
compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti  finanziari,
con valuta pari a quella  di  regolamento.  L'operatore  partecipante
all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, puo' avvalersi
di un altro intermediario il cui nominativo dovra' essere  comunicato
alla  Banca  d'Italia,  secondo  la  normativa  e  attenendosi   alle
modalita' dalla stessa stabilite. 
  A  fronte  delle  assegnazioni,  gli   intermediari   aggiudicatari
accreditano  i  relativi  importi  sui  conti  intrattenuti   con   i
sottoscrittori.