Art. 3 
 
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali in materia  di  debito  pubblico,  ai  «CTZ»  emessi  con  il
presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo
1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21  novembre  1997,
n. 461; il rimborso dei certificati stessi verra' effettuato in unica
soluzione il 31 dicembre 2014, tenendo conto delle  disposizioni  dei
predetti decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997. 
  Ai sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato  decreto
legislativo  n.  239  del  1996,  nel  caso   di   riapertura   delle
sottoscrizioni dell'emissione di cui al  presente  decreto,  ai  fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva  di  cui  all'art.  2  del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza  tra  il  capitale
nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione,  il
prezzo di riferimento rimane quello  di  aggiudicazione  della  prima
tranche del prestito. 
  I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e
sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca centrale europea.