Art. 3 Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai «CTZ» emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; il rimborso dei certificati stessi verra' effettuato in unica soluzione il 31 dicembre 2014, tenendo conto delle disposizioni dei predetti decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997. Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito. I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.