Art. 4 
 
  Possono partecipare all'asta in veste di operatori i  sottoindicati
soggetti, purche'  abilitati  allo  svolgimento  di  almeno  uno  dei
servizi di investimento  di  cui  all'art.  1  comma  5  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico  delle  disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria): 
    a) le banche italiane, comunitarie  ed  extracomunitarie  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di
cui all'art. 13 comma 1 del medesimo decreto legislativo; 
  le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in  quanto
esercitino le  attivita'  di  cui  all'art.  16  del  citato  decreto
legislativo n. 385 del 1993  senza  stabilimento  di  succursali  nel
territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti
previsti dal comma 3 del predetto art. 16; 
  le banche extracomunitarie possono partecipare  all'asta  anche  in
quanto esercitino le attivita'  di  intermediazione  mobiliare  senza
stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia
rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art.16  comma  4  del
menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993; 
    b) le societa' di  intermediazione  mobiliare  e  le  imprese  di
investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere  e)
e g)  del  citato  decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  iscritte
nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20,  comma  1
del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese  di  investimento
comunitarie di cui alla lettera  f)  del  citato  art.  1,  comma  1,
iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo. 
  Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi. 
  La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare  apposite  convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.