Art. 5 
 
  L'esecuzione  delle  operazioni  relative   al   collocamento   dei
certificati di  cui  al  presente  decreto  e'  affidata  alla  Banca
d'Italia. 
  I rapporti tra il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  la
Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati
dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data  10
marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004. 
  A rimborso delle spese sostenute e a  compenso  del  servizio  reso
sara' riconosciuta agli operatori  una  provvigione  di  collocamento
dello 0,20 per cento, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto,
in  relazione  all'impegno  di   non   applicare   alcun   onere   di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela. 
  Detta provvigione verra' corrisposta, per il  tramite  della  Banca
d'Italia, all'atto del versamento presso la  sezione  di  Roma  della
Tesoreria  provinciale  dello  Stato  del  controvalore  dei   titoli
sottoscritti. 
  L'ammontare della provvigione sara' scritturato  dalle  sezioni  di
Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara'  carico  al  capitolo
2247 (unita' di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109)  dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle
finanze per l'anno finanziario 2013.