Art. 6 
 
  Le offerte degli operatori, fino ad un massimo  di  cinque,  devono
contenere  l'indicazione  dell'importo  dei  certificati   che   essi
intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. 
  I prezzi  indicati  dagli  operatori  devono  variare  dell'importo
minimo di un millesimo  di  euro;  eventuali  variazioni  di  importo
diverso vengono arrotondate per eccesso. 
  Le richieste presentate a prezzi superiori a 100  sono  considerate
formulate a un prezzo pari a 100. 
  Ciascuna offerta non  deve  essere  inferiore  a  500.000  euro  di
capitale  nominale;  eventuali  offerte  di  importo  inferiore   non
verranno prese in considerazione. 
  Ciascun offerta  non  deve  essere  superiore  all'importo  massimo
indicato  nell'art.  1;  eventuali  offerte  di  ammontare  superiore
verranno accettate limitatamente all'importo medesimo. 
  Eventuali offerte di ammontare  non  multiplo  dell'importo  minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto. 
  Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio
da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno  prese
in considerazione.