Art. 7 
 
  Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche  di  cui
al primo comma dell'art. 1  del  presente  decreto  devono  pervenire
entro le ore 11 del giorno 28 gennaio 2013,  esclusivamente  mediante
trasmissione  di  richiesta  telematica  da  indirizzare  alla  Banca
d'Italia tramite  Rete  nazionale  interbancaria,  con  le  modalita'
tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  In caso di interruzione duratura nel  collegamento  della  predetta
«Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di  «recovery»
previste nella convenzione tra la  Banca  d'Italia  e  gli  operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.