Art. 8 
 
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte, di cui al precedente art. 7,  sono  eseguite  le  operazioni
d'asta  nei  locali  della  Banca  d'Italia   in   presenza   di   un
rappresentante   della   Banca   medesima,   il   quale,   ai    fini
dell'aggiudicazione,   provvede   all'elencazione   delle   richieste
pervenute,  con  l'indicazione  dei  relativi   importi   in   ordine
decrescente di prezzo offerto. 
  Le operazioni di cui al comma  precedente  sono  effettuate,  anche
tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento  di  un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze,  a  cio'
delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito
verbale da cui risulti, fra l'altro,  il  prezzo  di  aggiudicazione.
Tale prezzo sara' reso noto  mediante  comunicato  stampa  nel  quale
verra' altresi' data l'informazione relativa alla quota assegnata  in
asta agli «specialisti».