((Art. 1 bis 
 
  1. All'articolo 14, comma 35, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e successive modificazioni, al settimo periodo, le  parole:  «ad
aprile» sono sostituite dalle seguenti: «a luglio».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  14,  comma  35,  del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre  2011,  n.  214,   e   successive   modificazioni,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  dicembre  2011,  n.
          284, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 14. Istituzione del tributo comunale sui  rifiuti
          e sui servizi 
              (Omissis). 
              35. I comuni, in deroga  all'articolo  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  possono  affidare,
          fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo  o  della
          tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data  del
          31  dicembre  2012,  svolgono,  anche  disgiuntamente,   il
          servizio di  gestione  dei  rifiuti  e  di  accertamento  e
          riscossione della TARSU, della TIA 1  o  della  TIA  2.  Il
          versamento del tributo, della tariffa di cui  al  comma  29
          nonche'  della  maggiorazione  di  cui  al  comma   13   e'
          effettuato,  in  deroga   all'articolo   52   del   decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,   n.   446,   secondo   le
          disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, nonche', tramite apposito bollettino
          di  conto  corrente  postale  al  quale  si  applicano   le
          disposizioni di  cui  al  citato  articolo  17,  in  quanto
          compatibili. Con uno o piu' decreti del direttore  generale
          del Dipartimento delle finanze del Ministero  dell'economia
          e delle finanze, di concerto con il Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni
          Italiani,  sono  stabilite  le  modalita'  di   versamento,
          assicurando in ogni caso la massima  semplificazione  degli
          adempimenti da parte dei soggetti  interessati,  prevedendo
          anche forme che rendano possibile  la  previa  compilazione
          dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in
          deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446  del
          1997, sono versati esclusivamente al comune. Il  versamento
          del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonche' della
          maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di  riferimento
          e' effettuato in quattro  rate  trimestrali,  scadenti  nei
          mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono
          variare la scadenza e il numero delle rate  di  versamento.
          Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima  rata
          e'  comunque  posticipato  a  luglio,  ferma  restando   la
          facolta' per il comune di  posticipare  ulteriormente  tale
          termine. Per l'anno 2013, fino  alla  determinazione  delle
          tariffe ai  sensi  dei  commi  23  e  29,  l'importo  delle
          corrispondenti   rate   e'    determinato    in    acconto,
          commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a
          titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.  Per  le  nuove
          occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle
          corrispondenti  rate  di  cui  al  periodo  precedente   e'
          determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU
          o alla TIA  1  oppure  alla  TIA  2  applicate  dal  comune
          nell'anno  precedente.  In  ogni  caso  il   versamento   a
          conguaglio  e'  effettuato  con  la  rata  successiva  alla
          determinazione delle tariffe ai sensi dei commi  23  e  29.
          Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al
          comma 13 e' effettuato in base alla misura standard, pari a
          0,30  euro  per  metro  quadrato,  senza  applicazione   di
          sanzioni e interessi, contestualmente  al  tributo  o  alla
          tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle  prime  tre
          rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento  della
          maggiorazione fino a 0,40 euro e' effettuato al momento del
          pagamento dell'ultima rata. E' consentito il  pagamento  in
          unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.".