Art. 2 
 
  1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.  100,  atteso  il
permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e  ritenuta  la
straordinaria necessita' e  urgenza  di  evitare  il  verificarsi  di
soluzioni di continuita'  nelle  gestioni  delle  medesime  emergenze
ambientali, fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti le
disposizioni, di cui all'articolo 11  dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3891  del  4  agosto  2010,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010,  l'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del  5  dicembre  2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12  dicembre  2006,  e
successive modificazioni, l'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012,  e  le
disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  137  del  14  giugno  2012,   ((nonche'   le
disposizioni di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  39  del  17  febbraio  2009,  e   successive
modificazioni.)) Fino  allo  stesso  termine  continuano  a  produrre
effetti i provvedimenti rispettivamente  presupposti,  conseguenti  e
connessi alle ordinanze di cui al presente comma. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede con le risorse gia' previste per  la  copertura  finanziaria
delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  comma  2,  del
          decreto legge 15 maggio 2012, n. 59  (Disposizioni  urgenti
          per il riordino della protezione civile),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2012, n. 113: 
              "Art. 3. Disposizioni transitorie e finali. 
              2. I commissari  delegati,  di  cui  all'ordinanza  del
          Presidente del  Consiglio  10  gennaio  2012,  n.  3994,  e
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2012,
          n. 4001,  sono  autorizzati,  per  ulteriori  sei  mesi,  a
          continuare  la  gestione   operativa   della   contabilita'
          speciale, appositamente aperta, ai soli fini dei  pagamenti
          riferiti ad attivita' concluse o in via  di  completamento,
          per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo Auditorium
          parco della musica e della cultura di Firenze e  del  Nuovo
          Palazzo del Cinema e dei congressi  del  Lido  di  Venezia,
          avvalendosi,  per  lo  svolgimento   di   tali   attivita',
          rispettivamente, del comune di  Firenze  e  del  comune  di
          Venezia, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. Le gestioni commissariali che operano,  ai  sensi
          della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e   successive
          modificazioni, alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non
          una sola volta e comunque non oltre il  31  dicembre  2012;
          per  la  prosecuzione   dei   relativi   interventi   trova
          applicazione l'articolo 5, commi 4-ter  e  4-quater,  della
          predetta legge n. 225 del 1992, sentite le  amministrazioni
          locali interessate.".