((Art. 2 bis 
 
  All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 6  giugno  2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,  n.
122, dopo  le  parole:  «possono  essere  concessi  contributi»  sono
inserite le seguenti: «, anche in modo tale da coprire  integralmente
le  spese  occorrenti  per  la  riparazione,  il  ripristino   o   la
ricostruzione degli immobili,».)) 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi  urgenti  in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  che
          hanno interessato il territorio delle province di  Bologna,
          Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il  20  e
          il 29 maggio 2012), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1 agosto 2012,  n.  122,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 7 giugno 2012,  n.  131,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 3. Ricostruzione e riparazione  delle  abitazioni
          private e di immobili ad uso non  abitativo;  contributi  a
          favore  delle  imprese;  disposizioni  di   semplificazione
          procedimentale 
              1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite
          dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di  cui
          all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al  comma
          2 del medesimo articolo, d'intesa fra  loro,  stabiliscono,
          con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri
          stabiliti con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di cui all'articolo 2, comma  2,  sulla  base  dei
          danni effettivamente verificatisi, priorita',  modalita'  e
          percentuali  entro  le  quali   possono   essere   concessi
          contributi, anche in modo tale da coprire integralmente  le
          spese occorrenti per la riparazione,  il  ripristino  o  la
          ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo
          scopo  finalizzate  a  valere  sulle  disponibilita'  delle
          contabilita' speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le
          peculiarita' regionali.  I  contributi  sono  concessi,  al
          netto   di   eventuali   risarcimenti   assicurativi,   con
          provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo  1,
          commi 4 e 5. In particolare, puo' essere disposta: 
              a) la concessione di contributi per la riparazione,  il
          ripristino o la ricostruzione degli  immobili  di  edilizia
          abitativa, ad uso  produttivo  e  per  servizi  pubblici  e
          privati e delle infrastrutture,  dotazioni  territoriali  e
          attrezzature  pubbliche,  distrutti   o   danneggiati,   in
          relazione al danno effettivamente subito; 
              b) la  concessione,  previa  presentazione  di  perizia
          giurata, di contributi a favore delle attivita' produttive,
          industriali,    agricole,     zootecniche,     commerciali,
          artigianali, turistiche,  professionali,  ivi  comprese  le
          attivita' relative agli enti non commerciali,  ai  soggetti
          pubblici e alle organizzazioni, fondazioni  o  associazioni
          con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi,
          inclusi  i  servizi  sociali,  socio-sanitari  e  sanitari,
          aventi sede o  unita'  produttive  nei  comuni  interessati
          dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte
          e beni mobili strumentali all'attivita' di loro proprieta'.
          La concessione di  contributi  a  vantaggio  delle  imprese
          casearie  danneggiate  dagli  eventi  sismici  e'  valutata
          dall'autorita'  competente  entro  il  31  marzo  2013;  il
          principio di certezza e di oggettiva  determinabilita'  del
          contributo  si  considera  rispettato  se   il   contributo
          medesimo e' conosciuto entro il 31 marzo 2013; 
              b-bis) la concessione, previa presentazione di  perizia
          giurata,  di  contributi  per  il  risarcimento  dei  danni
          economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero
          di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del
          Consiglio, del 20  marzo  2006,  relativo  alla  protezione
          delle  indicazioni  geografiche   e   delle   denominazioni
          d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in  strutture
          ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma  1,  del
          presente decreto; 
              c) la  concessione  di  contributi  per  i  danni  alle
          strutture adibite ad attivita' sociali,  socio-sanitarie  e
          socio-educative,   sanitarie,   ricreative,   sportive    e
          religiose; 
              d) la  concessione  di  contributi  per  i  danni  agli
          edifici di interesse storico-artistico; 
              e) la concessione di contributi a soggetti che  abitano
          in locali sgombrati  dalle  competenti  autorita'  per  gli
          oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonche'
          delle  risorse  necessarie  all'allestimento   di   alloggi
          temporanei; 
              f)  la  concessione  di  contributi  a   favore   della
          delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
          sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva; 
              f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici
          per garantire lo svolgimento  degli  interventi  sociali  e
          socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per  le
          persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a
          seguito degli eventi sismici; 
              f-ter)  la  concessione  di   contributi   a   soggetti
          pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla
          persona, nonche' a soggetti privati, senza fine  di  lucro,
          che  abbiano  dovuto  interrompere  le  proprie   attivita'
          sociali, socio-sanitarie e  socio-educative  a  seguito  di
          danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici; 
              f-quater) la concessione di contributi ai  consorzi  di
          bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino
          o la ricostruzione di strutture e impianti.".