Art. 3 1. Le regioni possono stipulare specifici accordi interregionali per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalle Regioni stesse. 2. Con il decreto del Ministro della salute di approvazione del programma si provvede anche a individuare, in caso di accordo interregionale, la regione beneficiaria della relativa somma. 3. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le Provincie autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2012 Il Ministro della salute: Balduzzi Il Ministro dell'economia e delle finanze: Grilli Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 257