Art. 3 
 
  1. Le regioni possono stipulare  specifici  accordi  interregionali
per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare  i  soggetti
internati provenienti dalle Regioni stesse. 
  2. Con il decreto del Ministro della  salute  di  approvazione  del
programma si  provvede  anche  a  individuare,  in  caso  di  accordo
interregionale, la regione beneficiaria della relativa somma. 
  3.  All'erogazione  delle  risorse  si  provvede   per   stati   di
avanzamento dei lavori. Per le Provincie  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art.  2,  comma  109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  secondo
la normativa vigente e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 dicembre 2012 
 
                                   Il Ministro della salute: Balduzzi 
 
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 257