Art. 2 
 
                            Composizione 
 
  1. Il  Comitato  e'  composto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  che  lo   presiede,   dal   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione  e  per  la  semplificazione,  dal   Ministro   della
giustizia e  dal  Ministro  dell'interno.  In  caso  di  assenza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato e' presieduto  dal
Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione. 
  2. Alle riunioni del Comitato partecipa il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario
del Consiglio dei Ministri. 
  3. Su invito del Presidente, possono essere chiamati a  partecipare
alle riunioni del Comitato i Ministri non  appartenenti  al  Comitato
stesso,  il  Primo  Presidente  e  il  Procuratore   Generale   della
Repubblica presso la Corte di cassazione, il Presidente del Consiglio
di Stato, il Presidente ed il Procuratore Generale  della  Corte  dei
conti, il Procuratore Nazionale  Antimafia,  il  Segretario  Generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Capo del Dipartimento
della funzione pubblica e, in relazione agli argomenti all'ordine del
giorno, i dirigenti  pubblici,  i  vertici  di  istituzioni  ed  enti
pubblici, i  rappresentanti  delle  Regioni,  delle  Province  e  dei
Comuni.