Art. 4 1. La certificazione redatta con le modalita' di cui agli articoli 2 e 3 deve essere trasmessa, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuto pagamento delle somme dovute a conclusione dell'intervento complessivamente finanziato, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, che ne da comunicazione alla corrispondente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, per il relativo controllo. 2. Al fine di consentire il rispetto del termine di cui al precedente comma, i soggetti destinatari dei contributi statali di cui all'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 sono tenuti a comunicare alla competente Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo la data del completo pagamento dell'intervento finanziato. 3. Per i soggetti che hanno gia' presentato la relazione conclusiva e la certificazione previste dai decreti ministeriali 25 febbraio 2010, 9 giugno 2010, 28 ottobre 2010, 10 febbraio 2011 e 16 maggio 2011, ovvero che hanno gia' concluso gli interventi finanziati ed erogate le relative somme senza presentare la predetta documentazione, il termine di 60 giorni di cui al comma 1 per la trasmissione della certificazione ivi prevista decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 4. La documentazione contabile inerente i lavori realizzati non dovra' essere trasmessa in allegato alla certificazione di cui agli articoli 2 e 3 ma dovra' essere conservata presso la sede dell'ente, per un periodo non inferiore a dieci anni, per essere esibita qualora venga richiesta dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.