Art. 4 
 
  1. La certificazione redatta con le modalita' di cui agli  articoli
2  e  3  deve  essere  trasmessa,  entro  il  termine  di  60  giorni
dall'avvenuto   pagamento   delle   somme   dovute   a    conclusione
dell'intervento  complessivamente  finanziato,  alla   Prefettura   -
Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, che ne da
comunicazione alla  corrispondente  Sezione  regionale  di  controllo
della Corte dei Conti, per il relativo controllo. 
  2. Al fine  di  consentire  il  rispetto  del  termine  di  cui  al
precedente comma, i soggetti destinatari dei  contributi  statali  di
cui all'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 sono tenuti a comunicare alla  competente  Prefettura  -  Ufficio
Territoriale   del   Governo   la   data   del   completo   pagamento
dell'intervento finanziato. 
  3. Per i soggetti che hanno gia' presentato la relazione conclusiva
e la certificazione previste dai  decreti  ministeriali  25  febbraio
2010, 9 giugno 2010, 28 ottobre 2010, 10 febbraio 2011  e  16  maggio
2011, ovvero che hanno gia' concluso  gli  interventi  finanziati  ed
erogate   le   relative   somme   senza   presentare   la    predetta
documentazione, il termine di 60 giorni di cui  al  comma  1  per  la
trasmissione della certificazione ivi prevista decorre dalla data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 
  4. La documentazione contabile inerente  i  lavori  realizzati  non
dovra' essere trasmessa in allegato alla certificazione di  cui  agli
articoli 2 e 3 ma dovra' essere conservata presso la sede  dell'ente,
per un periodo non inferiore a dieci anni, per essere esibita qualora
venga richiesta dalla competente Sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti.