Art. 5 1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi: a. qualora l'erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali; b. qualora le somme erogate non siano state oggetto di certificazione; c. qualora i soggetti beneficiari utilizzino, anche parzialmente, i contributi assegnati per finanziare interventi diversi da quelli puntualmente individuati dalle commissioni parlamentari competenti.