Art. 5 
 
  1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi: 
    a. qualora l'erogazione delle somme sia stata  determinata  sulla
base di dichiarazioni mendaci o basate su  false  attestazioni  anche
documentali; 
    b.  qualora  le  somme  erogate  non  siano  state   oggetto   di
certificazione; 
    c. qualora i soggetti beneficiari utilizzino, anche parzialmente,
i contributi assegnati per finanziare interventi  diversi  da  quelli
puntualmente individuati dalle commissioni parlamentari competenti.