IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la
crescita del Paese», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'art. 17-decies che riconosce
un contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria,  di  un
veicolo a basse emissioni complessive, previa rottamazione  di  altro
veicolo; 
  Visto inoltre il comma 2 dell'art. 17-bis del predetto decreto  che
definisce i veicoli a basse emissioni complessive; 
  Visto  altresi'  il  comma  1  dell'art.  17-undecies  del  decreto
medesimo che istituisce nello stato di  previsione  della  spesa  del
Ministero dello sviluppo economico, un  fondo  per  l'erogazione  dei
contributi di cui al citato art. 17-decies; 
  Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre  1986,  n.  917,  con
particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5; 
  Visti gli articoli 47, 54, 82 del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni,  recante  il  nuovo  codice
della strada; 
  Visto il decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  «Norme  di
semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  sede   di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che
prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo  illegittimo
dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare  le  procedure  di
recupero nei  casi  di  utilizzo  illegittimo  degli  stessi  la  cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche
territoriali,   l'Agenzia   delle   entrate    trasmette    a    tali
amministrazioni ed enti,  tenuti  al  recupero,  entro  i  termini  e
secondo  le  modalita'  telematiche   stabiliti   con   provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai  predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonche'  ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
  Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155  di  attuazione
della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria  ambiente
e per un'aria piu' pulita in Europa; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
del 31 gennaio 2003 recante recepimento  della  direttiva  2002/24/CE
del 18 marzo 2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  relativa
all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che  abroga
la direttiva 92/61/CEE del Consiglio; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009 che definisce i livelli di  prestazione
in  materia  di  emissioni  delle   autovetture   nuove   nell'ambito
dell'approccio  comunitario  integrato  finalizzato  a   ridurre   le
emissioni di CO2 dei veicoli leggeri; 
  Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante  disposizioni  sulla
procedura d'informazione nel settore delle norme  e  regolamentazioni
tecniche  e  delle  regole  relative  ai   servizi   della   societa'
dell'informazione  in  attuazione  della   direttiva   98/34/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio del  22  giugno  1998,  modificata
dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
20 luglio 1998; 
  Vista la comunicazione alla  Commissione  europea  ai  sensi  della
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  22
giugno 1998; 
  Considerato che l'art. 17-bis del citato  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del  Paese»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, individua,  tra
le finalita' del capo IV-bis del medesimo decreto, lo sviluppo  della
mobilita' sostenibile, attraverso la sperimentazione e diffusione  di
flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni  complessive,
con particolare riguardo al contesto urbano,  nonche'  l'acquisto  di
veicoli a trazione elettrica o ibrida; 
  Ritenuto come da disposizione del citato  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita  del  Paese»  convertito,
con modificazioni  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  all'art.
17-undecies, comma 4, di dover procedere, con il presente decreto  di
natura non regolamentare, alle disposizioni applicative necessarie  a
disciplinare la fruizione dei contributi in parola; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono: 
    a) per veicoli, i veicoli come  definiti  al  comma  2  dell'art.
17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per
la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge  7
agosto 2012,  n.  134  e  dettagliati  nell'allegato  1  al  presente
decreto; 
    b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli di cui al
precedente punto a) a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano,  a
biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di
anidride carbonica (CO2) allo  scarico  non  superiori  a  120g/km  e
ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti; 
    c)  per  veicoli  a  trazione  elettrica,  i  veicoli  dotati  di
motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico,  con
energia  per  la  trazione  esclusivamente  di   tipo   elettrico   e
completamente immagazzinata a bordo; 
    d) per veicoli a trazione ibrida: 
      1) i veicoli dotati  di  almeno  una  motorizzazione  elettrica
finalizzata  alla  trazione  con  la   presenza   a   bordo   di   un
motogeneratore  termico  volto  alla  sola  generazione  di   energia
elettrica, che integra una fonte di energia elettrica  disponibile  a
bordo (funzionamento ibrido); 
      2) i veicoli dotati  di  almeno  una  motorizzazione  elettrica
finalizzata  alla  trazione  con  la  presenza   a   bordo   di   una
motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione,  con
possibilita' di garantire il  normale  esercizio  del  veicolo  anche
mediante il funzionamento autonomo di una sola  delle  motorizzazioni
esistenti (funzionamento ibrido bimodale); 
      3) i veicoli dotati  di  almeno  una  motorizzazione  elettrica
finalizzata  alla  trazione  con  la  presenza   a   bordo   di   una
motorizzazione di tipo termico  volta  sia  alla  trazione  sia  alla
produzione di energia elettrica, con  possibilita'  di  garantire  il
normale  esercizio  del  veicolo  sia   mediante   il   funzionamento
contemporaneo delle  due  motorizzazioni  presenti  sia  mediante  il
funzionamento autonomo di una sola di  queste  (funzionamento  ibrido
multimodale).