IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'art. 17-decies che riconosce un contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo a basse emissioni complessive, previa rottamazione di altro veicolo; Visto inoltre il comma 2 dell'art. 17-bis del predetto decreto che definisce i veicoli a basse emissioni complessive; Visto altresi' il comma 1 dell'art. 17-undecies del decreto medesimo che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, un fondo per l'erogazione dei contributi di cui al citato art. 17-decies; Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5; Visti gli articoli 47, 54, 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»; Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi la cui fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 gennaio 2003 recante recepimento della direttiva 2002/24/CE del 18 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio; Visto il Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante disposizioni sulla procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998; Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998; Considerato che l'art. 17-bis del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, individua, tra le finalita' del capo IV-bis del medesimo decreto, lo sviluppo della mobilita' sostenibile, attraverso la sperimentazione e diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonche' l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida; Ritenuto come da disposizione del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'art. 17-undecies, comma 4, di dover procedere, con il presente decreto di natura non regolamentare, alle disposizioni applicative necessarie a disciplinare la fruizione dei contributi in parola; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono: a) per veicoli, i veicoli come definiti al comma 2 dell'art. 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dettagliati nell'allegato 1 al presente decreto; b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli di cui al precedente punto a) a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 120g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti; c) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo; d) per veicoli a trazione ibrida: 1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido); 2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale); 3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).