Art. 2 
 
 
                         Veicoli agevolabili 
 
  1. Sono ammessi alle  agevolazioni  i  veicoli  a  basse  emissioni
complessive acquistati e immatricolati nel periodo indicato al  comma
2 dell'art. 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure
urgenti per la crescita del Paese»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  pubblici  o  privati,  destinati
all'uso di terzi come definito dall'art. 82, commi 4 e 5, del  codice
della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e
successive  modificazioni,  allorquando  un  veicolo e'   utilizzato,
dietro   corrispettivo,    nell'interesse    di    persone    diverse
dall'intestatario  della  carta  di  circolazione.  L'uso  di   terzi
comprende: 
    a) locazione senza conducente; 
    b) servizio di noleggio  con  conducente  e  servizio  di  piazza
(taxi) per trasporto di persone; 
    c) servizio di linea per trasporto di persone; 
    d) servizio di trasporto di cose per conto terzi; 
    e) servizio di linea per trasporto di cose; 
    f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi. 
  2. Sono altresi'  ammessi  alle  agevolazioni  i  veicoli  a  basse
emissioni complessive acquistati e immatricolati nel periodo indicato
al comma 2 dell'art. 17-decies del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83 «Misure urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,   utilizzati
nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad  essere
utilizzati  esclusivamente  come  beni   strumentali   nell'attivita'
propria dell'impresa come previsto all'art. 164  del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni. 
  3. Nei limiti delle risorse, previsti dal successivo art.  5,  sono
ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive che
producono emissioni di CO2 inferiori a 95 g/km acquistati da parte di
tutte le categorie di acquirenti.