Art. 2 Veicoli agevolabili 1. Sono ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive acquistati e immatricolati nel periodo indicato al comma 2 dell'art. 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblici o privati, destinati all'uso di terzi come definito dall'art. 82, commi 4 e 5, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, allorquando un veicolo e' utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. L'uso di terzi comprende: a) locazione senza conducente; b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone; c) servizio di linea per trasporto di persone; d) servizio di trasporto di cose per conto terzi; e) servizio di linea per trasporto di cose; f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi. 2. Sono altresi' ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive acquistati e immatricolati nel periodo indicato al comma 2 dell'art. 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa come previsto all'art. 164 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. 3. Nei limiti delle risorse, previsti dal successivo art. 5, sono ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 inferiori a 95 g/km acquistati da parte di tutte le categorie di acquirenti.