Art. 4 Risorse disponibili 1. Per l'erogazione dei contributi di cui al precedente art. 3, si provvede nel limite delle risorse del Fondo istituito, ai sensi dell' art. 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.