Art. 5 
 
 
                       Utilizzo delle risorse 
 
  1. Per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 17-undecies commi 2 e 4  del
decreto-legge n. 83  convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, le risorse di cui  al  precedente  art.  4  sono
cosi' utilizzate: 
    a) una quota pari a 3,5 milioni di euro e' riservata all'acquisto
di  veicoli  a  basse  emissioni  complessive  pubblici  o   privati,
destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio  di  imprese,
arti e professioni, e destinati ad essere  utilizzati  esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, di cui  al
precedente art. 2, commi 1 e 2, che producono emissioni  di  CO2  non
superiori a 50 g/km; 
    b) una quota pari a 7 milioni di euro e'  riservata  all'acquisto
di  veicoli  a  basse  emissioni  complessive,  pubblici  o  privati,
destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio  di  imprese,
arti e professioni, e destinati ad essere  utilizzati  esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, di cui  al
precedente art. 2, commi 1 e 2, che producono emissioni  di  CO2  non
superiori a 95 g/km; 
    c)  una  quota  pari  a  4,5  milioni  di   euro   e'   riservata
all'acquisto, da parte  di  tutte  le  categorie  di  acquirenti,  di
veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di  CO2
non superiori a 95 g/km, di cui una quota pari a 1,5 milioni di  euro
e' riservata all'acquisto di veicoli a  basse  emissioni  complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km; 
    d) le rimanenti risorse sono destinate all'acquisto di veicoli  a
basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all'uso di
terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni,  e
destinati ad essere utilizzati esclusivamente come  beni  strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa, di cui  al  precedente  art.  2,
commi 1 e 2, che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km. 
  2. Per gli anni 2014 e 2015 il Ministero dello sviluppo  economico,
con proprio decreto  di  natura  non  regolamentare,  ridetermina  le
ripartizioni delle risorse di cui al presente  articolo,  sulla  base
della dotazione del fondo di cui all'art. 4 e del monitoraggio  delle
agevolazioni relativo all'anno precedente.