Art. 5 Utilizzo delle risorse 1. Per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 17-undecies commi 2 e 4 del decreto-legge n. 83 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le risorse di cui al precedente art. 4 sono cosi' utilizzate: a) una quota pari a 3,5 milioni di euro e' riservata all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive pubblici o privati, destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km; b) una quota pari a 7 milioni di euro e' riservata all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km; c) una quota pari a 4,5 milioni di euro e' riservata all'acquisto, da parte di tutte le categorie di acquirenti, di veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km, di cui una quota pari a 1,5 milioni di euro e' riservata all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km; d) le rimanenti risorse sono destinate all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km. 2. Per gli anni 2014 e 2015 il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto di natura non regolamentare, ridetermina le ripartizioni delle risorse di cui al presente articolo, sulla base della dotazione del fondo di cui all'art. 4 e del monitoraggio delle agevolazioni relativo all'anno precedente.