Art. 6 
 
 
                      Fruizione dei contributi 
 
  1. I contributi spettano per i veicoli acquistati  e  immatricolati
nel periodo indicato al comma 2 dell'art. 17-decies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per  la  crescita  del  Paese»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  a
condizione che: 
    a) i contributi di cui al precedente art. 3  siano  ripartiti  in
parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle  risorse  di
cui ai precedenti  articoli  4  e  5,  e  uno  sconto  praticato  dal
venditore; 
    b) nell'atto di acquisto siano indicate le  misure  dello  sconto
praticato e del contributo statale, di cui al precedente punto a); 
    c) il veicolo acquistato non  sia  stato  gia'  immatricolato  in
precedenza. 
  2. Con l'eccezione dei contributi di cui alle risorse previste  dal
precedente art.  5,  comma  1,  lettera  c),  per  la  fruizione  dei
contributi devono essere rispettate, oltre alle  condizioni  previste
al precedente comma 1, anche le seguenti condizioni: 
    a)  contestualmente  all'acquisto   del   veicolo   nuovo   venga
consegnato  al  venditore  un  veicolo   appartenente   alla   stessa
categoria, di cui  all'allegato  al  presente  decreto,  del  veicolo
acquistato, che risulti immatricolato almeno dieci anni  prima  della
data di immatricolazione del veicolo nuovo; 
    b) il veicolo consegnato per la rottamazione  sia  intestato,  da
almeno dodici mesi dalla data di immatricolazione del veicolo  nuovo,
allo stesso soggetto  intestatario  di  quest'ultimo  o  ad  uno  dei
familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso  di  locazione
finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato,  da  almeno  dodici
mesi, al soggetto utilizzatore del  suddetto  veicolo  o  a  uno  dei
predetti familiari; 
    c) nell'atto di acquisto  sia  espressamente  dichiarato  che  il
veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione. 
  3. Il contributo, comprensivo del contributo statale e dello sconto
del venditore, come indicato al precedente comma 1,  lettera  a),  e'
corrisposto dal venditore mediante compensazione  con  il  prezzo  di
acquisto,  come  risultante  dall'atto  d'acquisto,  al  netto  delle
imposte.