Art. 6 Fruizione dei contributi 1. I contributi spettano per i veicoli acquistati e immatricolati nel periodo indicato al comma 2 dell'art. 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a condizione che: a) i contributi di cui al precedente art. 3 siano ripartiti in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui ai precedenti articoli 4 e 5, e uno sconto praticato dal venditore; b) nell'atto di acquisto siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale, di cui al precedente punto a); c) il veicolo acquistato non sia stato gia' immatricolato in precedenza. 2. Con l'eccezione dei contributi di cui alle risorse previste dal precedente art. 5, comma 1, lettera c), per la fruizione dei contributi devono essere rispettate, oltre alle condizioni previste al precedente comma 1, anche le seguenti condizioni: a) contestualmente all'acquisto del veicolo nuovo venga consegnato al venditore un veicolo appartenente alla stessa categoria, di cui all'allegato al presente decreto, del veicolo acquistato, che risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di immatricolazione del veicolo nuovo; b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione. 3. Il contributo, comprensivo del contributo statale e dello sconto del venditore, come indicato al precedente comma 1, lettera a), e' corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto, come risultante dall'atto d'acquisto, al netto delle imposte.