Art. 7 
 
 
                  Condizioni e modalita' di accesso 
 
  1. Per la gestione  dei  contributi  il  Ministero  dello  sviluppo
economico si  avvale  di  un  apposito  sistema  informatico  la  cui
realizzazione e gestione, ai sensi dell'art. 17-undecies, comma 5 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per  la  crescita
del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7  agosto  2012,
n. 134, e' affidata,  sulla  base  di  apposita  convenzione  ad  una
societa' in house ovvero sulla base di un'apposita gara,  secondo  le
modalita' e le procedure previste dal codice dei  contratti  pubblici
di lavori, servizi e forniture  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, a societa' o  enti  in  possesso  dei  necessari
requisiti tecnici, organizzativi e di  terzieta'.  I  relativi  costi
graveranno sulle risorse di cui  all'art.  4  del  presente  decreto,
nella misura massima dell'1 per cento. 
  2. I venditori dei  veicoli  agevolati,  per  la  prenotazione  dei
contributi, devono provvedere a registrarsi  al  sistema  informatico
secondo la  procedura  resa  disponibile  sul  sito  www.mise.gov.it,
ottenendo, secondo la disponibilita'  di  risorse,  una  ricevuta  di
registrazione  della  prenotazione.  Entro   novanta   giorni   dalla
prenotazione i  venditori  confermano  l'operazione,  comunicando  il
numero di targa del veicolo nuovo consegnato. 
  3. I venditori, entro quindici giorni dalla data  di  consegna  del
veicolo nuovo, pena il non  riconoscimento  del  contributo  statale,
hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato, nei casi previsti  al
precedente art. 6, ad un demolitore, che lo prende in  carico,  e  di
provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per  demolizione
allo sportello telematico dell'automobilista, di cui  al  regolamento
adottato con decreto del Presidente  della  Repubblica  19  settembre
2000, n. 358. 
  4. I veicoli usati non possono essere  rimessi  in  circolazione  e
devono  essere  avviati  o  alle  case  costruttrici  o   ai   centri
appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine
della  messa  in  sicurezza,  della  demolizione,  del  recupero   di
materiali e della rottamazione. 
  5.  Le  imprese  costruttrici  o  importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano al venditore l'importo  del  contributo,  ricevendo  dallo
stesso la seguente documentazione, che dovra' essere conservata  fino
al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in  cui  e'  stata
emessa la fattura di vendita: 
    a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; 
    b) copia  della  carta  di  circolazione  e  del  certificato  di
proprieta' del veicolo nuovo. 
  6. In tutti i casi in  cui  sia  prevista  la  rottamazione  di  un
veicolo usato, al fine di consentire la  verifica  della  regolarita'
della  fruizione  del   contributo,   le   imprese   costruttrici   o
importatrici ricevono dal  venditore  oltre  a  quanto  previsto  dal
precedente comma 5, anche  la  seguente  documentazione,  che  dovra'
essere conservata fino al 31 dicembre del quinto  anno  successivo  a
quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita: 
    a) copia della carta di circolazione e del foglio complementare o
del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in  caso  di  loro
mancanza, copia dell'estratto cronologico; 
    b)  originale  del  certificato  di  proprieta'   relativo   alla
radiazione per demolizione,  rilasciato  dallo  sportello  telematico
dell'automobilista; 
    c) certificato dello stato di famiglia qualora l'intestatario del
veicolo usato sia uno dei familiari conviventi alla data di  acquisto
del veicolo nuovo; 
    d) documento di presa in carico del veicolo usato  da  parte  del
demolitore. 
  7. Le imprese costruttrici o importatrici  del  veicolo  nuovo,  ai
sensi dell'art. 17-decies, comma 6 del citato decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita  del  Paese»  convertito,
con modificazioni dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  recuperano
l'importo del contributo quale credito d'imposta  per  il  versamento
delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate
in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro  dipendente,
dell'imposta sul reddito delle societa'  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, dovute, anche in acconto,  per  l'esercizio  in  cui  viene
richiesto  al  pubblico  registro  automobilistico  l'originale   del
certificato di proprieta' e per i successivi. 
  8. Le operazioni effettuate dal  venditore  di  cui  ai  precedenti
commi 2, 3, e 4  vengono  sottoposte  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico  ad  un  controllo  di  completezza  e  regolarita'   della
documentazione. 
  9. Per ognuna delle operazioni ammissibili  viene  riconosciuto  il
contributo statale spettante, nei limiti delle risorse disponibili.