Art. 7 Condizioni e modalita' di accesso 1. Per la gestione dei contributi il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un apposito sistema informatico la cui realizzazione e gestione, ai sensi dell'art. 17-undecies, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' affidata, sulla base di apposita convenzione ad una societa' in house ovvero sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure previste dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta'. I relativi costi graveranno sulle risorse di cui all'art. 4 del presente decreto, nella misura massima dell'1 per cento. 2. I venditori dei veicoli agevolati, per la prenotazione dei contributi, devono provvedere a registrarsi al sistema informatico secondo la procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it, ottenendo, secondo la disponibilita' di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione. Entro novanta giorni dalla prenotazione i venditori confermano l'operazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato. 3. I venditori, entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato, nei casi previsti al precedente art. 6, ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 4. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. 5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo, ricevendo dallo stesso la seguente documentazione, che dovra' essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita: a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; b) copia della carta di circolazione e del certificato di proprieta' del veicolo nuovo. 6. In tutti i casi in cui sia prevista la rottamazione di un veicolo usato, al fine di consentire la verifica della regolarita' della fruizione del contributo, le imprese costruttrici o importatrici ricevono dal venditore oltre a quanto previsto dal precedente comma 5, anche la seguente documentazione, che dovra' essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita: a) copia della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico; b) originale del certificato di proprieta' relativo alla radiazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista; c) certificato dello stato di famiglia qualora l'intestatario del veicolo usato sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo; d) documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore. 7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, ai sensi dell'art. 17-decies, comma 6 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i successivi. 8. Le operazioni effettuate dal venditore di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4 vengono sottoposte dal Ministero dello sviluppo economico ad un controllo di completezza e regolarita' della documentazione. 9. Per ognuna delle operazioni ammissibili viene riconosciuto il contributo statale spettante, nei limiti delle risorse disponibili.