IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con
la quale e'  stato  dichiarato  fino  al  21  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine  agli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara  e  Mantova  il
giorno 20 maggio 2012; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con
la quale e'  stato  dichiarato  fino  al  29  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte  intensita'
verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare  al  terremoto
del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo; 
  Visto  il  decreto-legge  del  6  giugno  2012,  n.   74,   recante
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle  province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e  29
maggio 2012"  ed  in  particolare  l'articolo  1,  comma  3,  che  ha
prorogato fino al  31  maggio  2013  lo  stato  di  emergenza  e,  in
particolare, l'articolo 3 che prevede che i Presidenti delle  Regioni
interessate d'intesa fra loro stabiliscono, con propri  provvedimenti
adottati  in  coerenza  con  i  criteri  stabiliti  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  priorita',  modalita'   e
percentuali entro le quali possono essere concessi contributi per  la
ricostruzione; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 3-bis laddove e'
previsto che i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati  ad  interventi  di
riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di  immobili  di  edilizia
abitativa e ad uso  produttivo  sono  alternativamente  concessi,  su
apposita domanda del  soggetto  interessato,  con  le  modalita'  del
finanziamento agevolato; 
  Considerato che l'articolo 2-bis del decreto-legge 14 gennaio 2013,
n. 1, convertito dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11,  ha  modificato
il predetto articolo 3  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nel senso di prevedere
che possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire
integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o
la ricostruzione degli immobili; 
  Visto  il  proprio  precedente  decreto  in  data  4  luglio  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012; 
  Visto  il  Protocollo  d'Intesa   di   cui   all'art.   3-bis   del
decreto-legge n. 95 del 2012, firmato in  data  4  ottobre  2012  dal
Ministro dell'Economia e  Finanze  e  dai  Presidenti  delle  Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto; 
  Ritenuta, in base a quanto precede, la necessita' di aggiornare  la
misura  massima  del  contributo  che  puo'  essere  concesso,   gia'
stabilita nel limite dell'80% del costo ammesso  e  riconosciuto  dal
decreto e dal protocollo di cui sopra; 
  Su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,  Lombardia
e Veneto - Commissari delegati; 
  D' Intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di assicurare la parita'  di  trattamento  dei  soggetti
danneggiati dagli eventi sismici del 20 e  29  maggio  2012,  ciascun
Presidente di Regione in qualita' di Commissario  delegato  ai  sensi
dell'art. 1 del decreto-legge 16  giugno  2012,  n.  74,  nel  limite
massimo delle risorse annualmente disponibili finalizzate allo scopo,
puo' riconoscere: 
    a) un contributo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1,  lettera
a), del Protocollo d'Intesa di cui all'art.  3-bis  del decreto-legge
n. 95/2012, firmato in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia
e Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia  e
Veneto in qualita' di Commissari delegati, fino  al  100%  del  costo
ammesso e riconosciuto; 
    b) un contributo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1,  lettera
b),del Protocollo d'Intesa di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n.
95/2012; firmato in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia  e
Finanze e dai Presidenti delle Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e
Veneto in qualita' di Commissari delegati, fino  al  100%  del  costo
ammesso e riconosciuto; 
    c) un contributo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1,  lettera
c), del Protocollo d'intesa di cui all'art.  3-bis  del decreto-legge
n. 95/2012, firmato in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia
e Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia  e
Veneto in qualita' di Commissari delegati,  fino  al  50%  del  costo
ammesso e riconosciuto; 
    d) un contributo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1,  lettera
d), del Protocollo d'intesa di cui all'art.  3-bis  del decreto-legge
n. 95/2012, firmato in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia
e Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia  e
Veneto  in  qualita'  di   Commissari   delegati,   fino   al   100%,
limitatamente agli edifici in cui  era  presente  almeno  una  unita'
immobiliare di cui alle lettere a), b) ed  e)  del  costo  ammesso  e
riconosciuto e fino al 50%, per gli edifici interamente  composti  da
unita' immobiliari di cui alla lettera c); 
    e) un contributo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1,  lettera
e),   del   Protocollo   d'intesa   di   cui   all'art.   3-bis   del
decreto-legge n. 95/2012, firmato in data 4 ottobre 2012 dal Ministro
dell'Economia   e   Finanze   e   dai   Presidenti   delle    Regioni
Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  in  qualita'   di   Commissari
delegati, fino al 100% del costo ammesso e riconosciuto limitatamente
agli immobili. 
  Ai  fini  del  riconoscimento  del  contributo  si   applicano   le
disposizioni di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 95/2012  come
convertito dalla legge n. 135/2012. Con  cadenza  semestrale  ciascun
Presidente   di   Regione-Commissario   delegato    provvedera'    al
monitoraggio delle somme effettivamente erogate. 
  2. Al fine di assicurare la parita'  di  trattamento  dei  soggetti
danneggiati dagli eventi sismici del 20 e  29  maggio  2012,  ciascun
Presidente di Regione - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge 16 giugno 2012, n. 74, nel limite massimo delle risorse
annualmente disponibili finalizzate allo scopo, puo' riconoscere: 
    a) ai proprietari ovvero  agli  usufruttuari  o  ai  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai  proprietari  degli
immobili colpiti dal sisma in cui era  utilizzata  ed  operativa  una
delle attivita' previste dal decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito in legge n. 122/2012, all'art. 3,  comma  1,  lettere  a),
limitatamente ai servizi privati, lettera b),  escluse  le  attivita'
produttive, e c), un contributo per la riparazione con  rafforzamento
locale, ripristino con miglioramento sismico o per  la  ricostruzione
delle strutture e delle parti comuni e delle finiture interne fino al
100% del costo ammesso e riconosciuto; 
    b) ai proprietari ovvero  agli  usufruttuari  o  ai  titolari  di
diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai  proprietari  degli
immobili colpiti dal sisma in cui era temporaneamente  non  operativa
una delle attivita' prevista dal decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,
convertito in legge n. 122/2012, all'art. 3,  comma  1,  lettere  a),
limitatamente ai servizi privati, lettera b),  escluse  le  attivita'
produttive, e c), un contributo per la riparazione con  rafforzamento
locale, ripristino con miglioramento sismico o per  la  ricostruzione
delle strutture e delle parti comuni e delle finiture interne fino al
50% del costo ammesso e riconosciuto; la concessione  del  contributo
e'  subordinato  alla  assunzione  dell'impegno  dei  beneficiari  di
riavviare l'attivita' entro sei mesi dal termine di realizzazione dei
lavori, pena la revoca del contributo concesso. 
  Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente  comma
ciascun Presidente di  Regione-Commissario  delegato  utilizzera'  le
risorse di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 74/2012 come
convertito con la legge n. 122/2012. 
  3. Con provvedimenti dei Presidenti delle  Regioni  Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto in qualita' di Commissari  delegati,  adottati  ai
sensi  dell'articolo  1  ,  comma  4,  e  art.  3  ,  comma  1,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e con riferimento  ai  contributi
di cui al comma 1 nel rispetto dei contenuti del Protocollo  d'Intesa
di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 95/2012, firmato in data 4
ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia e Finanze  e  dai  Presidenti
delle Regioni Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  in  qualita'  di
Commissari delegati, sono disciplinate le erogazione  dei  contributi
di cui ai commi 1 e 2. 
  4. Per i danni  coperti  da  indennizzo  assicurativo  o  da  altri
contributi pubblici, la quota complessiva del rimborso assicurativo e
dei contributi pubblici non puo' superare il 100% dell'ammontare  dei
danni  riconosciuti,  fatto  salvo  il  tetto  massimo  della   spesa
ammissibile per il contributo di cui al presente decreto.