IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», ed in particolare il Capo II, di tutela della salute della lavoratrice, il Capo III, che disciplina il congedo di maternita' e il Capo V, relativo al congedo parentale; Visti il decreto interministeriale 12 luglio 2007 di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternita' e paternita' nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, nonche' l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attribuisce a tali lavoratrici un congedo parentale di tre mesi; Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» la quale, all'art. 4, commi 24 e seguenti, definisce misure sperimentali per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; Visto in particolare il comma 24, lettera a), del citato art. 4, che introduce l'istituto del congedo obbligatorio di un giorno per il padre lavoratore dipendente, da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonche' un congedo facoltativo di due giorni da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in congedo di maternita'; Visto l'art. 4, comma 24, lettera b), della medesima legge che attribuisce alla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternita' e in alternativa al congedo parentale, la possibilita' di avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati; Visti infine i commi 25 e 26 dell'art. 4 sopracitato, a mente dei quali si prevede che siano definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo delle misure di cui al comma 24, lettere a) e b) citate, e siano determinati il numero e l'importo dei voucher, nonche' si provvede a determinare, per la misura di cui al comma 24, lettera b), la quota di risorse da destinare alla misura per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sul fondo di cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Ritenuto opportuno individuare modalita' che consentano il monitoraggio della misura sperimentale, in coerenza con l'art. 1, comma 3, della medesima legge n. 92 del 2012; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione del congedo del padre 1. Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo di cui all'art. 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro il quinto mese di vita del figlio. 2. Il congedo obbligatorio di un giorno e' fruibile dal padre anche durante il congedo di maternita' della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso. 3. La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo ai sensi del secondo periodo dell'art. 4, comma 24, lettera a) citato, di uno o due giorni, anche continuativi, e' condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternita', con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. 4. Il congedo facoltativo e' fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre. 5. Gli istituti di cui al presente articolo si applicano anche al padre adottivo o affidatario. 6. Il giorno di congedo obbligatorio e' riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternita' ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 7. La disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi di cui ai commi 2 e 3, si applica alle nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013.