Art. 10 
 
 
                      Monitoraggio della spesa 
                       e copertura finanziaria 
 
  1. I benefici di cui agli articoli 4 e  5,  sono  riconosciuti  nel
limite di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014
e 2015, a carico del Fondo  per  il  finanziamento  di  interventi  a
favore  dell'incremento  in  termini   quantitativi   e   qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'art.  24,  comma
27, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  2. La relativa spesa, pari ad € 20.000.000,00  per  ciascuno  degli
anni 2013, 2014 e 2015, gravera' sul capitolo  2180  dello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante
«Fondo per il finanziamento di interventi  a  favore  dell'incremento
dell'occupazione giovanile e delle donne»  per  ciascuno  degli  anni
finanziari 2013, 2014 e 2015. 
  3. L'INPS  provvede  al  monitoraggio  dell'andamento  della  spesa
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di
una eventuale revisione dei criteri di accesso e delle  modalita'  di
utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi  al
primo. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 dicembre 2012 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Fornero          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, registro n. 1, foglio n. 314