Art. 2 
 
 
          Trattamento economico, normativo e previdenziale 
          del congedo obbligatorio e facoltativo del padre 
 
  1. Il padre lavoratore dipendente  ha  diritto,  per  i  giorni  di
congedo  di  cui  ai  commi  2  e  3  dell'art.  1,  a  un'indennita'
giornaliera  a  carico  dell'INPS,  pari  al  100  per  cento   della
retribuzione, corrisposta secondo le  modalita'  stabilite  nell'art.
22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 
  2. Con riferimento al  trattamento  normativo  e  previdenziale  si
applicano  le  disposizioni  previste  in  materia  di   congedo   di
paternita' dagli articoli 29 e 30 del citato decreto  legislativo  n.
151 del 2001.