Art. 7 
 
 
                      Esclusioni e limitazioni 
 
  1. Non sono ammesse  al  beneficio  di  cui  all'art.  4  le  madri
lavoratrici che, relativamente  al  figlio  per  il  quale  intendono
esercitare la facolta' ivi dedotta: 
    risultano esentate totalmente dal pagamento della  rete  pubblica
dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati; 
    usufruiscono dei benefici  di  cui  al  Fondo  per  le  Politiche
relative ai diritti ed alle pari opportunita'  istituito  con  l'art.
19, comma 3, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
  2. Le lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici di  cui  agli
articoli 4 e 5 in misura riproporzionata  in  ragione  della  ridotta
entita' della prestazione lavorativa. 
  3. Le lavoratrici iscritte alla gestione  separata  possono  fruire
dei benefici fino ad un massimo di tre mesi. 
  4.  Nel  caso  in  cui  il  diritto  all'esenzione   totale   venga
riconosciuto successivamente  all'ammissione  al  contributo  di  cui
all'art. 4, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il  periodo
successivo alla decadenza medesima,  senza  obbligo  di  restituzione
delle somme percepite.