Art. 9 
 
 
                   Riduzione del congedo parentale 
 
  1. La fruizione dei benefici di cui agli  articoli  4  e  seguenti,
comporta, per ogni quota mensile  richiesta  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 1, una corrispondente riduzione  di  un  mese  del  periodo  di
congedo parentale, di cui all'art.  32  del  decreto  legislativo  26
marzo 2001, n.  151.  Al  fine  della  rideterminazione  del  congedo
stesso, l'INPS comunichera' al datore di  lavoro  l'ammissione  della
lavoratrice al beneficio prescelto.