Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11  del  giorno
13 febbraio 2013, con l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli
articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 novembre 2010; a modifica di
quanto  disposto  dal  predetto  art.  6,  gli   operatori   potranno
presentare fino ad un massimo di 5 offerte. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita'  di
cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto 10 novembre 2010. 
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.