Art. 3 
 
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente articolo, avra' inizio il collocamento della  quindicesima
tranche dei titoli stessi  per  un  importo  pari  al  15  per  cento
dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla
tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il  predetto  importo
verra' arrotondato, se necessario, ai 1.000  euro  piu'  vicini,  per
eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre  dell'importo
stesso siano o non siano superiori a 500 euro. 
  Tale  tranche  supplementare   sara'   riservata   agli   operatori
"specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi  dell'art.  23
del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse,  che
abbiano partecipato all'asta della quattordicesima tranche  e  verra'
ripartita con le modalita' di seguito indicate. 
  La  tranche   supplementare   verra'   collocata   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta relativa  alla  tranche  di  cui
all'art. 1 del presente decreto e verra' assegnata con  le  modalita'
indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto  del  10  novembre
2010, in quanto applicabili. 
  Gli   "specialisti"   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
15,30 del giorno 14 febbraio 2013; 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"   nel
collocamento supplementare sara' determinato nella maniera seguente: 
    - per un importo pari al 10  per  cento  dell'ammontare  nominale
collocato nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sara'  uguale
al rapporto fra  il  valore  dei  buoni  di  cui  lo  specialista  e'
risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste  "ordinarie"  dei  BTP
quindicennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime
aste,  agli  operatori  ammessi   a   partecipare   al   collocamento
supplementare; nelle predette aste  verra'  compresa  quella  di  cui
all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad
eventuali operazioni di concambio; 
    - per un importo ulteriore pari al  5  per  cento  dell'ammontare
nominale collocato nell'asta "ordinaria", sara'  attribuito  in  base
alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della  performance  relativa
agli specialisti medesimi, rilevata  trimestralmente  sulle  sedi  di
negoziazione all'ingrosso selezionate  ai  sensi  degli  articoli  23
(commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del  Decreto  Ministeriale  n.
216 del 22 dicembre 2009, citato  nelle  premesse;  tale  valutazione
viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi. 
  Le richieste  saranno  soddisfatte  assegnando  prioritariamente  a
ciascuno "specialista" il minore tra  l'importo  richiesto  e  quello
spettante di diritto. Qualora uno  o  piu'  "specialisti"  presentino
richieste inferiori a quelle loro spettanti di  diritto,  ovvero  non
effettuino alcuna  richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata  agli
operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di
diritto. 
  Delle operazioni  relative  al  collocamento  supplementare  verra'
redatto apposito verbale.