IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.  225  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  22  maggio
2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato
d'emergenza in ordine  agli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  il
territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara  e  Mantova  il
giorno 20 maggio 2012; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con
la quale e'  stato  dichiarato  fino  al  29  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte  intensita'
verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare  al  terremoto
del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle Province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo; 
  Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge,  1°  agosto  2012,   n.   122,   recante
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle  province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo" ed in particolare  l'art.
1, comma 3, che ha prorogato fino al  31  maggio  2013  lo  stato  di
emergenza, e l'articolo 11 che  prevede  il  sostegno  delle  imprese
danneggiate  dagli  eventi  sismici  del   maggio   2012   attraverso
interventi di  agevolazione  nella  forma  del  contributo  in  conto
interessi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  4
luglio  2012  recante  "Attuazione  dell'art.   2,   cpmma   2,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante  "Interventi  urgenti  in
favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici  che  hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 Maggio 2012"; 
  Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 - "Misure urgenti  per
la crescita del Paese", convertito con modificazioni  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'art.  10  "Ulteriori  misure
per la ricostruzione e la ripresa  economica  nei  territori  colpiti
dagli eventi sismici del maggio 2012"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  4
luglio  2012  recante  "Attuazione  dell'art.   2,   comma   2,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante  «Interventi  urgenti  in
favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici  che  hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 Maggio 2012»"; 
  Vista la proposta delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,
formulata ai sensi e per gli effetti del comma 13, art. 10 del citato
decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  contenuta  nel  Verbale  della
riunione svoltasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  in
data 9 agosto 2012; 
  Considerato che il succitato comma 13 dell'art.  10,  prevede  "Per
consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attivita'  in
condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35 per  cento  delle
risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al finanziamento dei
progetti  di  investimento  e  formazione  in  materia  di  salute  e
sicurezza del lavoro - bando ISI 2012 - ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  e  successive
modificazioni, viene trasferito alle  contabilita'  speciali  di  cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  per
finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro
ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali  a  seguito
degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la  Lombardia  e  il
Veneto. La ripartizione fra le regioni interessate delle somme di cui
al precedente  periodo,  nonche'  i  criteri  generali  per  il  loro
utilizzo sono definite, su  proposta  dei  presidenti  delle  regioni
interessate, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro
e delle politiche sociali. Si applicano, in  quanto  compatibili,  le
previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  74
del 2012"; 
  Considerato, altresi', che il comma 1, art. 67-septies, del  citato
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, individua l'ambito  territoriale
di applicazione delle agevolazioni di cui al  citato  comma  13,  del
citato art. 10 del medesimo decreto-legge e che l'articolo 11,  commi
1-quater, 3-ter e 6-bis del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,  ha
ulteriormente precisato tale ambito applicativo; 
  Vista la nota del  17  dicembre  2012,  con  la  quale  l'INAIL  ha
comunicato l'ammontare delle risorse da ripartire ai sensi del citato
articolo 10, comma 13 del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche
sociali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  In considerazione di quanto esposto in premessa, le risorse di  cui
all'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  pari
ad euro 78.750.000, sulla base dei livelli dei danneggiamenti e delle
modalita' di riparto di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri del 4 luglio 2012 "Attuazione dell'art. 2 comma  2,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante  "Interventi  urgenti  in
favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici  che  hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 Maggio  2012"  sono  cosi'
ripartite: 
    1. 92,5% in favore della Regione Emilia-Romagna; 
    2. 7,1% in favore della Regione Lombardia; 
    3. 0,4% in favore della Regione Veneto.