Art. 2 1. L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, ai sensi del citato articolo 10, comma 13 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e' erogata a favore delle imprese di tutti i settori produttivi ad eccezione dell'agricoltura, avendo a riferimento anche la classificazione dei settori di attivita' economica di cui alla Sezione C "Attivita' manifatturiere" della classificazione Ateco 2007, individuati come a rischio alto dall'Allegato 2 dell'Accordo del 21/12/2011 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 2. L'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo e' concessa nel rispetto dei seguenti requisiti di ammissibilita' delle imprese: a) avere la sede e/o l'unita' locale nei territori interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 cosi' come individuati dall'art. 1 del decreto-legge, 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, e dall'art. 67-septies del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; b) avere dipendenti iscritti ad INPS ed INAIL; c) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; d) essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione ccntrollata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda; e) non presentare le caratteristiche di impresa in difficolta' ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' (2004/C 244/02); f) possedere una situazione di regolarita' contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL; g) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente; h) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola "DEGGENDORF"). 3. Le spese ammissibili ai fini della ripresa dell'attivita' produttiva ai sensi dell'articolo 3, commi da 7 a 10 del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 riguardano le seguenti tipologie di intervento: a) beni immobili (rimozione delle carenze strutturali, adeguamento e miglioramento sismico); b) impianti, macchinari e attrezzature (messa in sicurezza e adeguamenti); c) spese tecniche nella misura massima del 10% delle spese ammesse a contributo. Sono ammesse tutte le spese afferenti le tipologie di intervento richiamate nei punti a), b) e c) nonche' le eventuali spese accessorie e strumentali funzionali alla realizzazione dell'investimento ed indispensabili per la sua completezza. 4. I costi indicati nell'intervento ed ammissibili al contributo si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggio, vitto, alloggio, ecc.). Sono escluse le spese amministrative e di gestione nonche' le spese per pubblicita'. 5. Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilita', le spese potranno essere sostenute a partire dalle date individuate dalle Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012. 6. Gli interventi oggetto di agevolazione dovranno concludersi entro il termine perentorio di 24 mesi decorrenti dalla data di esecutivita' dell'atto di concessione del contributo (termine finale di ammissibilita'). 7. L'agevolazione prevista consiste in un contributo in conto capitale, fino ad una misura massima corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile. 8. Il contributo massimo erogabile e' pari a Euro 200.000,00. 9. La procedura di selezione dei progetti proposti sara' di tipo valutativo sulla base delle caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti e dei livelli di miglioramento/adeguamento sismico e di sicurezza raggiunti. 10. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo o da altri contributi pubblici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, la quota complessiva del rimborso assicurativo e dei contributi pubblici non puo' superare il 100% dell'ammontare dei danni riconosciuti, fatto salvo il tetto massimo del 70% della spesa ammissibile per il contributo in conto capitale di cui al presente decreto. 11. Con provvedimenti dei Presidenti della Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Commissari delegati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono disciplinate le modalita' operative per la presentazione delle domande e per la concessione, vengono quantificati l'ammontare massimo e l'intensita' delle agevolazioni erogate, la liquidazione e la revoca, totale o parziale, dei contributi, e sono definite idonee modalita' di rendicontazione, monitoraggio e controllo sull'utilizzo delle risorse. 12. La concessione del contributo sara' effettuata in regime "de minimis" o in regime di notificazione sulla base dell'art. 107 2/b del Trattato istitutivo della Comunita' Europea. Roma, 28 dicembre 2012 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Monti Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 399