Art. 2 
 
  1. L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, ai
sensi del citato articolo 10, comma 13 del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, e' erogata a favore delle imprese  di  tutti  i  settori
produttivi ad eccezione dell'agricoltura, avendo a riferimento  anche
la classificazione dei settori di attivita'  economica  di  cui  alla
Sezione C  "Attivita'  manifatturiere"  della  classificazione  Ateco
2007, individuati come a rischio alto  dall'Allegato  2  dell'Accordo
del 21/12/2011 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
il Ministro della Salute, le Regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano per la formazione dei lavoratori  ai  sensi  dell'art.  37,
comma 2 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  2. L'agevolazione di cui  al  comma  1  del  presente  articolo  e'
concessa nel rispetto dei seguenti requisiti di ammissibilita'  delle
imprese: 
    a) avere la sede e/o l'unita' locale  nei  territori  interessati
dagli eventi  sismici  del  20  e  del  29  maggio  2012  cosi'  come
individuati dall'art. 1 del  decreto-legge,  6  giugno  2012,  n.  74
convertito con modificazioni dalla legge  n.  122/2012,  e  dall'art.
67-septies del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; 
    b) avere dipendenti iscritti ad INPS ed INAIL; 
    c) essere regolarmente costituite ed iscritte al  registro  delle
imprese presso la  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e
Agricoltura competente per territorio; 
    d)  essere  attive  e  non  essere  sottoposte  a  procedure   di
liquidazione (anche volontaria), fallimento,  concordato  preventivo,
amministrazione ccntrollata o altre procedure concorsuali in corso  o
nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda; 
    e) non presentare le caratteristiche di impresa in difficolta' ai
sensi  del   punto   10   della   Comunicazione   della   Commissione
"Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta' (2004/C 244/02); 
    f) possedere  una  situazione  di  regolarita'  contributiva  per
quanto riguarda la correttezza  nei  pagamenti  e  negli  adempimenti
previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS  e
INAIL; 
    g) rispettare le norme  dell'ordinamento  giuridico  italiano  in
materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro  e  delle
malattie professionali, della sicurezza sui  luoghi  di  lavoro,  dei
contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela
dell'ambiente; 
    h) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e  successivamente
non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti  che  sono
stati  individuati  dalla  Commissione  Europea  quali   illegali   o
incompatibili (c.d. clausola "DEGGENDORF"). 
  3. Le  spese  ammissibili  ai  fini  della  ripresa  dell'attivita'
produttiva ai sensi dell'articolo 3, commi  da  7  a  10  del  citato
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 riguardano le  seguenti  tipologie
di intervento: 
    a)  beni   immobili   (rimozione   delle   carenze   strutturali,
adeguamento e miglioramento sismico); 
    b) impianti, macchinari e  attrezzature  (messa  in  sicurezza  e
adeguamenti); 
    c) spese tecniche  nella  misura  massima  del  10%  delle  spese
ammesse a contributo. 
  Sono ammesse tutte le spese afferenti le  tipologie  di  intervento
richiamate  nei  punti  a),  b)  e  c)  nonche'  le  eventuali  spese
accessorie    e    strumentali    funzionali    alla    realizzazione
dell'investimento ed indispensabili per la sua completezza. 
  4. I costi indicati nell'intervento ed ammissibili al contributo si
intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie,  interessi  e  ogni
altra  imposta   e/o   onere   accessorio   (spese   di   spedizione,
trasporto/viaggio, vitto, alloggio,  ecc.).  Sono  escluse  le  spese
amministrative e di gestione nonche' le spese per pubblicita'. 
  5. Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilita',  le  spese
potranno essere sostenute a  partire  dalle  date  individuate  dalle
Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012. 
  6. Gli interventi  oggetto  di  agevolazione  dovranno  concludersi
entro il termine perentorio di  24  mesi  decorrenti  dalla  data  di
esecutivita' dell'atto di concessione del contributo (termine  finale
di ammissibilita'). 
  7. L'agevolazione prevista  consiste  in  un  contributo  in  conto
capitale, fino ad una misura  massima  corrispondente  al  70%  della
spesa ritenuta ammissibile. 
  8. Il contributo massimo erogabile e' pari a Euro 200.000,00. 
  9. La procedura di selezione dei progetti proposti  sara'  di  tipo
valutativo sulla base delle caratteristiche  tecnico-finanziarie  dei
progetti e dei livelli  di  miglioramento/adeguamento  sismico  e  di
sicurezza raggiunti. 
  10. Per i danni coperti  da  indennizzo  assicurativo  o  da  altri
contributi pubblici, ivi compresi quelli di  cui  all'articolo  3-bis
del decreto-legge n. 95 del 2012, la quota complessiva  del  rimborso
assicurativo e dei contributi pubblici  non  puo'  superare  il  100%
dell'ammontare dei danni riconosciuti, fatto salvo il  tetto  massimo
del 70% della spesa ammissibile per il contributo in  conto  capitale
di cui al presente decreto. 
  11. Con provvedimenti dei Presidenti della Regioni  Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, Commissari delegati ai sensi del decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, sono disciplinate le modalita' operative  per  la
presentazione  delle  domande   e   per   la   concessione,   vengono
quantificati l'ammontare massimo e  l'intensita'  delle  agevolazioni
erogate,  la  liquidazione  e  la  revoca,  totale  o  parziale,  dei
contributi, e sono  definite  idonee  modalita'  di  rendicontazione,
monitoraggio e controllo sull'utilizzo delle risorse. 
  12. La concessione del contributo sara' effettuata  in  regime  "de
minimis" o in regime di notificazione sulla base  dell'art.  107  2/b
del Trattato istitutivo della Comunita' Europea. 
    Roma, 28 dicembre 2012 
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                Monti 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Grilli 
 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Fornero 
 

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 399