Art. 3
Indicatori di anomalia
1. Al fine di agevolare la valutazione da parte dei destinatari
sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo si forniscono in allegato al presente provvedimento
indicatori di anomalia.
2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di
incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti
discrezionali e intendono contribuire al contenimento degli oneri e
al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di
operazioni sospette.
3. L'elencazione degli indicatori di anomalia non e' esaustiva,
anche in considerazione della continua evoluzione delle modalita' di
svolgimento delle operazioni.
4. La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o piu'
indicatori di anomalia non e' motivo di per se' sufficiente per la
segnalazione di operazioni sospette.
5. L'assenza di indicatori previsti nell'allegato puo' non essere
sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta. I destinatari
valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti che,
sebbene non descritti negli indicatori, configurino in concreto
profili di sospetto.
6. Gli indicatori sono articolati di norma in sub-indici; i
sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di
riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto
dello stesso. I riferimenti, contenuti nell'indicatore, a circostanze
oggettive (quali, ad esempio, la ripetitivita' dei comportamenti o la
rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad
esempio, l'eventuale giustificazione addotta o la coerenza con il
profilo economico del cliente), seppure non specificamente
richiamati, valgono anche con riferimento ai relativi sub-indici.
7. In presenza di comportamenti descritti negli indicatori, i
destinatari, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili,
effettuano una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.
8. I destinatari si avvalgono degli indicatori nell'ambito della
attivita' professionale svolta e in conformita' con gli obiettivi e i
principi di revisione applicabili di volta in volta agli specifici
incarichi.
9. Al fine di rilevare operazioni sospette i destinatari utilizzano
altresi' gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi
dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del
2007, pubblicati sul sito internet www.bancaditalia.it/UIF.