Art. 4
Obbligo di segnalazione
1. I destinatari adempiono l'obbligo di segnalazione di operazioni
sospette avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite
nell'ambito della propria attivita' professionale. In tale ambito
sono inclusi gli incarichi di due diligence.
2. I destinatari sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a
prescindere dal relativo importo.
3. In presenza di incarichi rifiutati o comunque non conclusi, i
destinatari segnalano alla UIF le operazioni o gli
atteggiamenti/elementi che inducano a ritenere che vi sia il sospetto
di possibili attivita' di riciclaggio ai sensi dell'art. 41 del
decreto legislativo n. 231 del 2007. La mera decisione da parte del
cliente di revocare l'incarico non puo' costituire elemento fondante
di una segnalazione.
4. Le dimissioni dall'incarico non esimono i destinatari, ove
ricorrano i presupposti di cui all'art. 41 del decreto legislativo n.
231 del 2007, dall'effettuare una segnalazione di operazione
sospetta.
5. L'analisi dell'operativita' ai fini dell'eventuale segnalazione
alla UIF e' effettuata per l'intera durata dell'incarico.