Art. 4 
 
 
                       Obbligo di segnalazione 
 
  1. I destinatari adempiono l'obbligo di segnalazione di  operazioni
sospette avendo riguardo  alle  informazioni  possedute  o  acquisite
nell'ambito della propria attivita'  professionale.  In  tale  ambito
sono inclusi gli incarichi di due diligence. 
  2. I destinatari sono tenuti a segnalare le operazioni  sospette  a
prescindere dal relativo importo. 
  3. In presenza di incarichi rifiutati o comunque  non  conclusi,  i
destinatari   segnalano   alla    UIF    le    operazioni    o    gli
atteggiamenti/elementi che inducano a ritenere che vi sia il sospetto
di possibili attivita' di  riciclaggio  ai  sensi  dell'art.  41  del
decreto legislativo n. 231 del 2007. La mera decisione da  parte  del
cliente di revocare l'incarico non puo' costituire elemento  fondante
di una segnalazione. 
  4. Le dimissioni  dall'incarico  non  esimono  i  destinatari,  ove
ricorrano i presupposti di cui all'art. 41 del decreto legislativo n.
231  del  2007,  dall'effettuare  una  segnalazione   di   operazione
sospetta. 
  5. L'analisi dell'operativita' ai fini dell'eventuale  segnalazione
alla UIF e' effettuata per l'intera durata dell'incarico.