Art. 6
Disposizioni finali
1. La segnalazione di operazione sospetta e' un atto distinto dalla
denuncia di fatti penalmente rilevanti. La segnalazione va effettuata
indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorita' giudiziaria.
2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette si distingue
dall'obbligo di comunicazione delle misure di congelamento applicate,
di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 109 del 2007.
3. I destinatari non devono segnalare fatti che attengono
esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei
titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto legislativo n.
231 del 2007, in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al
Ministero dell'economia e finanze.
4. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la
descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto indicati nel
provvedimento emanato dalla UIF il 4 maggio 2011 ai sensi dell'art.
6, comma 6, lettera ebis del decreto legislativo n. 231 del 2007 e
successive modificazioni.
Roma, 30 gennaio 2013
Il Governatore: Visco