Art. 6 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La segnalazione di operazione sospetta e' un atto distinto dalla
denuncia di fatti penalmente rilevanti. La segnalazione va effettuata
indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorita' giudiziaria. 
  2. L'obbligo di segnalazione di operazioni  sospette  si  distingue
dall'obbligo di comunicazione delle misure di congelamento applicate,
di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 109 del 2007. 
  3.  I  destinatari  non  devono  segnalare  fatti   che   attengono
esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante  e  dei
titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto legislativo n.
231 del 2007, in assenza di profili  di  sospetto  di  riciclaggio  o
finanziamento del terrorismo; tali  violazioni  vanno  comunicate  al
Ministero dell'economia e finanze. 
  4. La segnalazione deve  contenere  i  dati,  le  informazioni,  la
descrizione delle operazioni ed i motivi del  sospetto  indicati  nel
provvedimento emanato dalla UIF il 4 maggio 2011 ai  sensi  dell'art.
6, comma 6, lettera ebis del decreto legislativo n. 231  del  2007  e
successive modificazioni. 
 
    Roma, 30 gennaio 2013 
 
                                                Il Governatore: Visco