IL MINISTRO 
                 PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
                          E L'INTEGRAZIONE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
22  novembre   2010,   concernente   la   disciplina   dell'autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra  l'altro,
attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri  le  funzioni  di
indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  16
novembre 2011, con il quale il professor  Andrea  Riccardi  e'  stato
nominato Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
16 novembre 2011,  con  il  quale  al  precitato  Ministro  e'  stato
conferito   l'incarico   per   la   cooperazione   internazionale   e
l'integrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 dicembre 2011, recante delega al Ministro senza portafoglio per la
cooperazione  internazionale  e  l'integrazione,   professor   Andrea
Riccardi, per  l'esercizio,  tra  gli  altri,  dei  compiti  e  delle
funzioni, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento  di  tutte
le  iniziative,  anche  normative,  nelle  materie   concernenti   le
politiche giovanili; 
  Visto l'art. 16  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in data l° marzo  2011,  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  21  giugno  2012,
concernente, tra l'altro, l'istituzione, nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento della  gioventu'  e  del
servizio civile nazionale; 
  Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con
il  quale,  al  fine  di  promuovere  il  diritto  dei  giovani  alla
formazione culturale e professionale  e  all'inserimento  nella  vita
sociale,  anche  attraverso  interventi   volti   ad   agevolare   la
realizzazione del  diritto  dei  giovani  all'abitazione,  nonche'  a
facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e
servizi,  e'  istituito,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, il Fondo per le politiche giovanili; 
  Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n.  297,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  23  febbraio  2007,  n.   15,   recante
«Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive  comunitarie
2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento  a  decisioni  in  ambito
comunitario  relative  all'assistenza  a   terra   negli   aeroporti,
all'Agenzia nazionale per i giovani e  al  prelievo  venatorio»  che,
all'art. 5, istituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4,  del  decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85,  convertito  con  modificazioni  in  legge  14
luglio 2008, n. 121, sono attribuite in via esclusiva alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri  le  funzioni  di  indirizzo  e  vigilanza
sull'Agenzia Nazionale italiana  per  i  giovani,  e  che  il  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre
2011 delega le suddette funzioni  al  Ministro  per  la  cooperazione
internazionale e l'integrazione; 
  Vista l'Intesa in data 7 ottobre 2010, e  successive  modificazioni
ed integrazioni, sancita in sede di Conferenza Unificata, di  cui  al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  avente  ad  oggetto  la
ripartizione del «Fondo per le politiche giovanili» per  il  triennio
2010/2012; 
  Ritenuto, in particolare, che  l'Intesa  medesima,  ai  fini  della
determinazione della quota-parte del «Fondo» destinata annualmente  a
cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle  Province  Autonome
di Trento e Bolzano (art. 2), nonche' dei  Comuni  e  delle  Province
(art. 4), fa espresso riferimento  agli  stanziamenti  annuali,  come
quantificati «dalla legislazione vigente e da eventuali aggiornamenti
e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 35, comma 2, della legge  12  novembre  2011,  n.  183
(«legge di stabilita' 2012»), che demanda alla «Tabella C»,  allegata
alla medesima legge, l'individuazione delle «dotazioni  da  iscrivere
nei singoli stati di previsione del  bilancio  2012  e  del  triennio
2012-2014,  in  relazione  a  leggi  di  spesa  permanente   la   cui
quantificazione  e'  rinviata  alla  legge  di   stabilita'»,   cosi'
determinando le risorse da destinarsi al finanziamento, per il  2012,
del «Fondo» di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del
2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248  del  2006,  in
euro 8.180.000,00; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
20 dicembre 2011, recante «Approvazione del  bilancio  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri  per  l'anno  finanziario
2012», che ha assegnato al capitolo  n.  853  del  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «Fondo per le
Politiche  Giovanili»,  nell'ambito  del  C.D.R.  n.  16   denominato
«Gioventu'», una dotazione finanziaria di euro 8.180.035,00; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
10 ottobre 2012, con il quale, in virtu' del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2012, del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze n. 21910 del 24  maggio  2012,  nonche'
del successivo versamento, effettuato dal Ministero  dell'economia  e
delle finanze in data 9 agosto 2012 sul conto di Tesoreria  n.  22330
intestato alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  (quietanza
d'entrata  n.  837  di  cui  al  mod.  68  TP)  per  un  importo   di
€ 1.661.947,00, la dotazione finanziaria del cap. 853 - «Fondo per le
Politiche Giovanili»  del  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - E.F. 2012 - e' stata  incrementata  di  euro
1.661.947,00; 
  Ritenuto pertanto che, a seguito  dell'incremento  ora  menzionato,
gli stanziamenti effettivi, per l'anno 2012, aventi la finalizzazione
di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248
(«Fondo  per  le  Politiche  Giovanili»),  quali  risultanti   «dalla
legislazione vigente e da  eventuali  aggiornamenti  e  riallocazioni
disposti da successive manovre di finanza pubblica»  ammontano,  alla
data di emanazione del presente decreto, ad euro 9.841.982,00; 
  Visto il decreto del Ministro della gioventu' in  data  4  novembre
2001, recante «Riparto e finalizzazione del Fondo  per  le  politiche
giovanili - 2011», registrato alla Corte  dei  conti  il  18  gennaio
2012, registro n. 1, foglio n. 119; 
  Visto il decreto  del  Segretario  Generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri in data  21  marzo  2012  che,  in  attuazione
dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 303, ha quantificato in euro 7.353.353,24 le  variazioni  in
aumento del C.D.R. n. 16,  denominato  «Gioventu'»,  per  l'Esercizio
Finanziario   2012,   in   considerazione   dell'avanzo   d'esercizio
realizzatosi nel precedente Esercizio Finanziario 2011; 
  Visto il  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in data 30 agosto 2012, che, a valere sulle risorse  di  cui
al punto  precedente,  in  attuazione  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile di cui gode la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  ai
sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha disposto una
riduzione, per un importo pari ad euro 3.000.000,00,  onde  destinare
le relative risorse alla realizzazione di un bando  straordinario  in
materia di servizio civile  nazionale  destinato  alle  zone  colpite
dagli eventi sismici della Regione Emilia Romagna; 
  Ritenuto che le risorse finanziarie non  impegnate  nel  precedente
Esercizio Finanziario 2011, e riportate, in attuazione dell'autonomia
finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, al
corrente Esercizio Finanziario,  ammontanti,  in  ragione  di  quanto
sopra esposto,  ad  euro  4.353.353,24,  afferiscono  interamente  ad
economie delle «Azioni e progetti di rilevante interesse  nazionale»,
di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della Gioventu' in data  4
novembre 2001 («Riparto e finalizzazione del Fondo per  le  politiche
giovanili - 2011»),  risultando  integralmente  assolti,  nel  citato
Esercizio Finanziario 2011, gli  obblighi  assunti  dallo  Stato  nei
confronti delle Regioni e degli enti locali, ai sensi degli  articoli
4 e 5 del decreto medesimo; 
  Visto, l'art. 2, comma 1, dell'Intesa in data  7  ottobre  2010,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sancita  in   sede   di
Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28  agosto  1997,
n.  281,  che  individua  la  quota  destinata  a  cofinanziare   gli
interventi delle Regioni e delle Province Autonome nella  misura  del
46,15%  dello  stanziamento  annuale  del  «Fondo  per  le  Politiche
Giovanili» (pari pertanto, per il 2012, ad € 4.542.072,69); 
  Visto l'art.  14,  comma  2,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  in
tema di «Patto di stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti
territoriali» e di federalismo fiscale; 
  Visto l'art. 12, comma 11-septies, del decreto-legge 2 marzo  2012,
n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26  aprile  2012,  n.
44, che, con riferimento alla disposizione di cui al punto precedente
(gia'  autorizzativa  di  trasferimenti  compensativi,  a   finalita'
indistinta, a favore delle Regioni, previa corrispettiva riduzione di
risorse statali), sancisce altresi' la finalizzazione di  quota-parte
delle medesime riduzioni di risorse statali «al  finanziamento  degli
interventi regionali in materia di edilizia  sanitaria»,  sulla  base
dell'Accordo tra Governo e regioni del 21  dicembre  2011  e  secondo
criteri di riparto adottati nella precedente  Intesa,  sancita  dalla
Conferenza Stato-Regioni, in data 18 novembre 2010; 
  Visto il quesito sollevato, per il tramite del Segretario  Generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal  Dipartimento  della
Gioventu' al Ministero dell'economia e delle  finanze -  Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato (nota UBRRAC  4225  P-4.7.1  in
data  28  febbraio  2011)   afferente,   tra   l'altro,   l'eventuale
sopravvenuta incompatibilita', a decorrere  dal  2011,  della  citata
disposizione di cui all'art.  2,  comma  1,  dell'Intesa  in  data  7
ottobre 2010 con la disposizione di cui all'art.  14,  comma  2,  del
decreto-legge n. 78/2010, incidendo entrambe, contestualmente  e  con
diversificata finalizzazione, sulle medesime risorse finanziarie  (la
quota-parte, di pertinenza regionale  del  «Fondo  per  le  politiche
giovanili»); 
  Considerato che, nelle more dell'evasione del suddetto quesito,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria Generale dello Stato, con decreto  n.  39761  in  data  l°
giugno 2012 (cosi' come peraltro avvenuto  nel  precedente  Esercizio
Finanziario 2011: decreto 50436 del 20 maggio 2011), ha ricompreso il
«Fondo per le Politiche Giovanili» nell'ambito delle risorse  statali
a valere sulle  quali  possono  essere  disposte  riduzioni,  per  la
successiva attuazione  di  trasferimenti  finanziari  compensativi  a
favore delle Regioni, ai sensi dei  citati  art.  14,  comma  2,  del
decreto-legge  n.  78/2010  e  art.   12,   comma   11-septies,   del
decreto-legge n.  16/2012,  ed  ha  contestualmente  trasferito  alle
Regioni medesime,  a  valere  sul  citato  «Fondo  per  le  Politiche
Giovanili» - E.F. 2012, euro 6.783.518,00; 
  Considerato che il menzionato decreto - M.E.F. n. 39761 in data  1°
giugno   2012   risulta    espressamente    adottato    sulla    base
«dell'Accordo tra Governo e regioni del 21 dicembre 2011»  e  secondo
le  modalita'  stabilite   dall'Intesa   sancita   dalla   Conferenza
Stato-Regioni nelle seduta del 18 novembre 2010 e,  pertanto,  previo
assenso delle Regioni medesime; 
  Ritenuto, conseguentemente, che l'onere di cui all'art. 2, comma 1,
dell'Intesa  7  ottobre  2010,  concordato  in  sede  di   Conferenza
Unificata (trasferimenti alle Regioni per  € 4.542.072,69,  a  valere
sugli stanziamenti  -  E.F.  2012  -  del  «Fondo  per  le  Politiche
Giovanili»),  risulta   adempiuto   a   seguito   del   trasferimento
finanziario a diverso titolo a favore delle Regioni, per  il  maggior
importo di euro 6.783.518,00, disposto, pur  sempre  a  valere  sulle
risorse del citato «Fondo», d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
con decreto n. 39761 in data 1° giugno 2012, adottato  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato; 
  Visto inoltre l'art. 4, comma 1, della  citata  Intesa  in  data  7
ottobre  2010,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   che
individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi  a  favore
dei Comuni nella misura del  9,23%  dello  stanziamento  annuale  del
«Fondo per le  Politiche  Giovanili»,  cosi'  come  risultante  dalla
legislazione vigente e da  eventuali  aggiornamenti  e  riallocazioni
disposti da successive manovre di finanza  pubblica,  pari  pertanto,
per il 2012, ad euro 908.414,94; 
  Visto altresi' l'art. 4, comma 2, della piu' volte citata Intesa in
data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni,  che
individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi  a  favore
delle Province nella misura di euro 3.000.0000,00; 
  Considerato, conseguentemente, che gli stanziamenti del «Fondo  per
le Politiche Giovanili» per l'anno 2012,  quali  risultanti  all'atto
dell'emanazione del presente decreto (€ 9.841.982,00), decurtati  dei
gia' intervenuti trasferimenti disposti dal Ministero dell'economia e
delle finanze a favore delle Regioni (€ 6.783.518,00),  ammontano  ad
euro 3.058.464,00 e non risultano dunque  sufficienti  a  far  fronte
agli obblighi assunti dallo Stato nei confronti delle Province e  dei
Comuni ai sensi  dell'Intesa  del  7  ottobre  2010,  consistenti  in
trasferimenti per complessivi € 3.908.414,94; 
  Ritenuto, tuttavia, di dover comunque assicurare  l'adempimento  di
quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2, dell'Intesa del  7  ottobre
2010,  all'uopo  destinando,  nella  misura  compensativa  necessaria
(€ 849.950,94),  quota-parte  delle  economie  delle   risorse   gia'
destinate dall'art. 3 del decreto del  Ministro  della  Gioventu'  in
data 4 novembre 2011 («Riparto e  finalizzazione  del  Fondo  per  le
politiche giovanili - 2011») alle «Azioni  e  progetti  di  rilevante
interesse nazionale», riportate  al  corrente  Esercizio  Finanziario
2012 in virtu' dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi   del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
  Considerato che occorre determinare i criteri di utilizzo del Fondo
medesimo per l'anno 2012,  al  fine  di  garantire  l'attuazione  dei
principi di imparzialita', buon andamento,  efficacia,  efficienza  e
trasparenza  dell'azione  amministrativa,  nonche'  il  principio  di
sussidiarieta'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ripartizione del Fondo 
 
  1. Il Fondo per  le  politiche  giovanili,  istituito  al  fine  di
promuovere  il  diritto  dei  giovani  alla  formazione  culturale  e
professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche  attraverso
interventi volti  ad  agevolare  la  realizzazione  del  diritto  dei
giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per
l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' destinato a  finanziare
le  azioni  ed  i  progetti   di   rilevante   interesse   nazionale,
specificamente indicati all'art. 2, nonche' le azioni ed  i  progetti
destinati al territorio, individuati di intesa con gli  enti  locali,
secondo i criteri di riparto indicati negli articoli seguenti.