Art. 2 
 
 
         Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale 
 
  1. Per l'anno 2012, alle «Azioni e progetti di rilevante  interesse
nazionale», salvo quanto previsto dai commi 2  e  8,  sono  destinate
unicamente le risorse finanziarie, aventi gia' analoga finalizzazione
ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro della Gioventu' in data
4 novembre 2011 («Riparto e finalizzazione del Fondo per le politiche
giovanili  -  2011»),  non   impegnate   nel   pertinente   Esercizio
Finanziario e riportate al corrente  Esercizio  Finanziario  2012  in
virtu'  dell'autonomia  finanziaria  e  contabile  di  cui  gode   la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi   del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ammontanti ad euro 4.353.353,24. 
  2. A valere sulle risorse finanziarie  di  cui  al  comma  1,  euro
849.950,94  sono  tuttavia  destinati  ad  assicurare  la  necessaria
copertura finanziaria alle Azioni e progetti destinati al territorio,
di cui al successivo art.  4,  onde  assicurare  l'adempimento  degli
impegni assunti dallo  Stato  nei  confronti  delle  Province  e  dei
Comuni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e  2,  dell'Intesa  in  data  7
ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, sancita  in
sede di Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, avente ad oggetto la ripartizione  del  «Fondo  per  le
politiche giovanili» per il triennio 2010/2012. 
  3. Le rimanenti risorse, quantificate in  euro  3.503.402,30,  sono
destinate ad azioni  ricadenti  nelle  seguenti  aree  di  intervento
prioritarie: 
    a)  Compartecipazione  finanziaria,  ai  sensi  della   normativa
vigente (art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 2, comma  3,
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  22
novembre 2010), per la realizzazione di progetti-pilota, di rilevanza
sociale, attuati da enti no-profit, ovvero da enti  pubblici,  aventi
ad oggetto l'integrazione e l'inserimento sociale  e  lavorativo  dei
giovani; 
    b) Valorizzazione degli esiti dei numerosi interventi,  in  corso
di realizzazione ovvero realizzati in passato ed ultimati avvalendosi
delle risorse finanziarie del «Fondo per le politiche giovanili»,  in
particolare mediante studi aventi ad oggetto la  rilevazione,  previa
costruzione di specifici  indici  qualitativi,  dei  connessi  output
delle iniziative medesime, nonche' l'individuazione di best  practice
da elevare a sistema, replicabili sul territorio per il tramite degli
enti competenti; 
    c) Studi, indagini e rilevazioni  prodromici  all'elaborazione  e
all'adozione,   da   parte   dell'organo   di   indirizzo    politico
nell'esercizio delle funzioni di Governo di indirizzo e coordinamento
sulla materia, di un Piano Nazionale  per  i  Giovani,  conformemente
alla analoga prassi adottata dagli altri Paesi dell'Unione Europea; 
    d) Implementazione dell'iniziativa «Campi Giovani»,  destinata  a
ragazzi e ragazze residenti in Italia di eta' compresa tra i 14 ed  i
22 anni, consistente nella partecipazione degli stessi ad  attivita',
da realizzarsi in collaborazione con Enti e Corpi militari che  hanno
gia' manifestato la propria  disponibilita'  in  merito  (Vigili  del
fuoco, Guardia costiera, Marina militare, Croce Rossa Italiana),  di:
difesa  dell'ambiente,  aiuto  alla  popolazione,  prevenzione  dagli
incendi, apprendimento di nozioni di primo soccorso e gestione  delle
emergenze in materia di  sicurezza  sul  lavoro,  avvicinamento  alla
cultura del mare e alla protezione dell'ambiente  marino,  educazione
alla salute, di servizio verso la  comunita'  e  cooperazione,  anche
internazionale. 
  4. Costituiscono altresi' azioni e progetti di rilevante  interesse
nazionale, ai sensi del comma 3, l'attivita'  dell'Agenzia  nazionale
per i giovani, l'organizzazione di eventi, convegni, tavole  rotonde,
incontri di studio ed altre iniziative istituzionali di discussione o
approfondimento, da realizzarsi, previa autorizzazione  del  Ministro
delegato ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6, comma 8,  del
decreto-legge n. 78 del  2010,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge n. 122 del 2010,  anche  in  collaborazione  con  enti  locali,
universita', enti pubblici e privati di  ricerca,  organizzazioni  ed
associazioni rappresentative di  istanze  della  societa'  civile  ed
associazioni di categoria e professionali,  nonche'  tutte  le  altre
iniziative finalizzate alla verifica, sul territorio, dei  fabbisogni
in materia di politiche giovanili ed  alle  conseguenti  definizione,
implementazione e  divulgazione  di  efficaci  azioni  e  modelli  di
intervento.  Con  separato   successivo   decreto   possono   inoltre
individuarsi ulteriori azioni da realizzarsi a valere  sulle  risorse
di cui al presente articolo. 
  5. In considerazione della precipua  finalizzazione  delle  risorse
del Fondo per le Politiche Giovanili, come individuata dall'art.  19,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed  in  particolare
considerata la circostanza che comunicare ai giovani le  opportunita'
loro offerte dal quadro normativo vigente, ovvero da  iniziative  del
Governo e del Ministro delegato  ad  essi  rivolte,  mediante  canali
comunicativi  innovativi   e   piattaforme   tecnologiche   avanzate,
costituisce   intrinsecamente   strumento   preferenziale   per    la
realizzazione degli  obiettivi  fissati  dalla  legge,  le  attivita'
informative realizzate mediante piattaforme web,  anche  tecnicamente
gestite da terzi, ma  comunque  riconducibili  alla  titolarita'  del
Dipartimento della gioventu' e  del  servizio  civile  nazionale,  si
intendono non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 41 del
decreto legislativo n. 177 del 2005, in conformita' a quanto  sancito
dai punti 1.1, ultimo capoverso,  ed  1.3,  ultimo  capoverso,  della
direttiva approvata con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 29 settembre  2009,  recante  «Indirizzi  interpretativi  ed
applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto  di
spazi pubblicitari da parte  delle  Amministrazioni  dello  Stato  ai
sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo  31  luglio  2005,  n.
177». 
  6. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui ai commi
3, 4 e 5, il Dipartimento  della  Gioventu'  e  del  servizio  civile
nazionale puo' stipulare con l'Agenzia nazionale per i giovani di cui
agli  articoli  5  del  decreto-legge  27  dicembre  2006,  n.   297,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n.15, ed
8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Ente  Pubblico  non
economico vigilato dal Ministro per la cooperazione internazionale  e
l'integrazione, specifici accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, che definiscano analiticamente gli obiettivi  da
perseguire ed i tempi e  le  modalita'  di  attuazione,  a  tal  fine
trasferendo, in tutto o in parte, le risorse  finanziarie  necessarie
all'attuazione degli interventi concordati. Analoghi accordi  possono
essere stipulati con altre Pubbliche amministrazioni, ivi incluse  le
regioni e gli enti locali, aventi specifica competenza nella  materie
in cui le azioni ed i progetti, volta  per  volta,  intervengano.  Le
azioni ed i progetti che coinvolgano una pluralita' di comuni, ovvero
una  pluralita'  di  province,  possono  altresi'  essere  realizzate
stipulando convenzioni con le Associazioni che siano  titolari  della
rappresentanza generale, in sede di Conferenza Unificata,  delle  due
menzionate tipologie di enti locali, ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  7. L'individuazione delle azioni di rilevante interesse nazionale e
delle connesse modalita' di utilizzazione delle risorse  finanziarie,
come  definite  dal   presente   articolo,   continuano   a   trovare
applicazione,  anche  per  gli  anni   successivi   al   2012,   fino
all'emanazione  del  successivo  decreto  ministeriale   recante   la
disciplina del Fondo per le Politiche Giovanili. 
  8. In considerazione dell'integrale assolvimento, con  l'emanazione
del presente decreto, ed in particolare ai sensi degli articoli  3  e
4, degli obblighi assunti dallo Stato in sede di Conferenza Unificata
nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali, eventuali incrementi
e  riduzioni,  nel  corrente  Esercizio  Finanziario,  delle  risorse
iscritte  al  capitolo  n.  853  del  bilancio  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  denominato  «Fondo  per  le
Politiche Giovanili», disposte successivamente alla data di  adozione
del presente decreto in  virtu'  di  successive  manovre  di  finanza
pubblica, incideranno sulla quota del «Fondo» destinata alle azioni e
progetti  di  rilevante  interesse  nazionale  di  cui  al   presente
articolo.