Art. 4 
 
 
              Azioni e progetti destinati al territorio 
 
  1.  A  valere,  in  parte  sugli   stanziamenti   per   l'Esercizio
Finanziario 2012 quali risultanti dalla legge 12  novembre  2011,  n.
183 («legge di stabilita' 2012») e  dai  successivi  aggiornamenti  e
riallocazioni disposti da successive  manovre  di  finanza  pubblica,
citati nelle premesse (euro 3.058.464,00), in parte sulle risorse  di
cui  all'art.  2,  comma  l  (euro   849.950,94),   per   l'Esercizio
Finanziario 2012 la quota parte del Fondo  destinata  a  cofinanziare
interventi proposti  da  comuni  e  province  e'  stabilita  in  euro
3.908.414,94. In particolare, in conformita' all'art.  4  dell'Intesa
sancita in sede di Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010, una  quota
di risorse pari ad euro 908.414,94 e' destinata a  finanziare  azioni
ed interventi proposti dai comuni, mentre una quota di risorse pari a
3 milioni di euro e' destinata  a  finanziare  azioni  ed  interventi
proposti dalle province. 
  2. Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del  co-finanziamento
degli interventi proposti da comuni e  province,  trova  applicazione
l'art. 4, comma 3, dell'Intesa in data 7 ottobre 2010.