Art. 4 Azioni e progetti destinati al territorio 1. A valere, in parte sugli stanziamenti per l'Esercizio Finanziario 2012 quali risultanti dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 («legge di stabilita' 2012») e dai successivi aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica, citati nelle premesse (euro 3.058.464,00), in parte sulle risorse di cui all'art. 2, comma l (euro 849.950,94), per l'Esercizio Finanziario 2012 la quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti da comuni e province e' stabilita in euro 3.908.414,94. In particolare, in conformita' all'art. 4 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010, una quota di risorse pari ad euro 908.414,94 e' destinata a finanziare azioni ed interventi proposti dai comuni, mentre una quota di risorse pari a 3 milioni di euro e' destinata a finanziare azioni ed interventi proposti dalle province. 2. Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del co-finanziamento degli interventi proposti da comuni e province, trova applicazione l'art. 4, comma 3, dell'Intesa in data 7 ottobre 2010.