Art. 5 
 
 
                        Attivita' strumentali 
 
  1. Una quota, non superiore  al  10%  delle  risorse  di  interesse
nazionale di cui all'art. 2, commi 3 e seguenti,  e'  destinata  alle
attivita' strumentali necessarie per l'efficace  realizzazione  delle
iniziative previste dal presente  decreto  e,  in  particolare,  alle
attivita' di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e
di valutazione tecnica dei progetti,  quando  non  siano  disponibili
presso il Dipartimento della gioventu' adeguate professionalita'. 
 
    Roma, 7 novembre 2012 
 
                                                Il Ministro: Riccardi 
 

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 194