Art. 5 Attivita' strumentali 1. Una quota, non superiore al 10% delle risorse di interesse nazionale di cui all'art. 2, commi 3 e seguenti, e' destinata alle attivita' strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal presente decreto e, in particolare, alle attivita' di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e di valutazione tecnica dei progetti, quando non siano disponibili presso il Dipartimento della gioventu' adeguate professionalita'. Roma, 7 novembre 2012 Il Ministro: Riccardi Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 194