Art. 10 1. La selezione degli interventi e' affidata alle Regioni, secondo i programmi di cui all'art. 3, comma 3, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le Regioni assicurano l'omogeneita' dei criteri e delle verifiche eseguite. 2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacita' e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Piu' in particolare, definito con αSLV il rapporto capacita'/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con αSLD il rapporto capacita'/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sara' riconosciuto un contributo pari a: 100% del costo convenzionale se α ≤ 0,2; 0% del costo convenzionale se α > 0,8 ; [(380 - 400 α)/3] % del costo convenzionale se 0,2 < α ≤0,8, dove per α si intende αSLV, nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra αSLD ed αSLV nel caso di opere strategiche. 3. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosita' attuale, cosi' come definita dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008 ovvero dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosita' sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale e' associata la massima massa partecipante della costruzione.