Art. 15 1. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate e/o assegnate entro dodici mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le Regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto impegno o l'utilizzazione delle risorse stanziate per ciascuna annualita' con i relativi interventi effettuati. Le somme revocate possono essere utilizzate, solo per l'annualita' seguente, per ulteriori interventi di cui alle medesime lettere a), b) e c), comma 1 dell'art. 2. Le eventuali economie che si rendessero disponibili a conclusione delle opere previste nel piano degli interventi approvato, rimangono a disposizione della regione per l'annualita' successiva.