Art. 16 
 
  1. Per l'annualita' 2012 si provvede utilizzando le risorse -  pari
a 195.600 milioni di euro - di cui all'art. 11 del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione: 
    a) art. 2, comma 1, lettera a): 16 milioni di euro; 
    b) art. 2, comma 1, lettere b) e c): 170 milioni di euro; 
    c) art. 2, comma 1, lettera d): 8,5 milioni di euro; 
    d) per l'acquisto da  parte  del  Dipartimento  della  protezione
civile di beni e servizi strumentali all'esecuzione  delle  attivita'
di cui alla presente ordinanza: 1.100.000 di euro,  anche  attraverso
specifica convenzione  con  uno  o  piu'  centri  di  competenza  del
Dipartimento di protezione civile. 
  2. Il Dipartimento della protezione civile,  l'ANCI  e  le  Regioni
definiscono entro  sessanta  giorni  dall'emanazione  della  presente
ordinanza gli strumenti informatici di gestione della stessa.