Art. 18 1. Al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le iniziative volte al miglioramento della gestione delle attivita' di emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A tale scopo, gli studi di cui al comma 1 dell'art. 5 sono sempre accompagnati dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, di cui ai successivi commi del presente articolo. 2. Si definisce come Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalita' delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operativita' della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilita' e connessione con il contesto territoriale. 3. Le Regioni, nel provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 5 determinano le modalita' di recepimento di tali analisi negli strumenti urbanistici e di pianificazione dell'emergenza vigenti. 4. Al fine di conseguire risultati omogenei, la Commissione Tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, integra gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica con gli standard per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di cui al precedente comma 2. 5. L'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010 ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale analisi comporta: a) l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza; b) l'individuazione delle infrastrutture di accessibilita' e di connessione con il contesto territoriale, degli oggetti di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici; c) l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unita' strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilita' e di connessione con il contesto territoriale. 6. Le attivita' derivanti dall'attuazione del presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.