Art. 2 1. La somma disponibile per l'anno 2012 e' utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'art. 16: a) indagini di microzonazione sismica; b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprieta' pubblica. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiche' per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. E', altresi', consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza sottoposto all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art. 18, ove esistente. La ricostruzione puo' essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'art. 1472 c.c., o il contratto di disponibilita' di cui all'art. 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica relative alla scelta del contraente; c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4; d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilita' ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili e' effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione interessata. 2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo «ag» di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di «ag» ed i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e relativa Circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S·ag non inferiore a 0,125g. 3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali gia' eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della ordinanza 3907/2010 o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalita'. 4. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprieta' delle unita' immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attivita' produttiva. 4-bis. Nel caso delle attivita' produttive di cui al comma precedente, possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli «aiuti di stato». A tal fine la domanda di contributo di cui all'Allegato 4 e' corredata da idonea dichiarazione. 5. Le Regioni attivano per l'annualita' 2012, con le modalita' di cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'art. 16, comma 1, lettera b). Possono non attivare i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, le Regioni che fruiscono di un finanziamento, come sopra definito, inferiore a € 2.000.000. 6. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalita' informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le Regioni e gli enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata. Le Regioni definiscono le modalita' di ripartizione del suddetto contributo.