Art. 21 
 
  1. Per i comuni che fanno parte di un'unione di comuni  finalizzata
anche alla gestione dell'emergenza in cui non siano presenti studi di
microzonazione  sismica  e  analisi  della  Condizione   Limite   per
l'Emergenza, la percentuale dell'importo  del  cofinanziamento  della
regione o degli enti locali interessati di cui all'art. 5 puo' essere
ridotto fino al 15% del costo degli studi di microzonazione sismica e
contestualmente il contributo statale di  cui  alla  tabella  3  puo'
essere elevato incrementato fino al  85%  del  costo  complessivo,  a
condizione  che   tali   studi   portino   al   completamento   della
microzonazione sismica e dell'analisi  della  Condizione  Limite  per
l'Emergenza in tutti i comuni dell'unione, e limitatamente a  quelli,
ricompresi  nell'allegato  7.  La  realizzazione   degli   studi   di
microzonazione sismica e dell'analisi  della  Condizione  Limite  per
l'Emergenza dovra' essere  unitaria,  curata  da  un  unico  soggetto
realizzatore e adottata da tutti comuni dell'unione di  comuni  nelle
forme e modalita' definite dalla Regione di appartenenza, nel  limite
complessivo delle risorse di cui all'art. 16,  comma  1,  lettera  a)
destinate alla microzonazione. 
  2. La riduzione del contributo  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
attuata  per  le  unioni  di  comuni  in  cui  almeno  il  75%  della
popolazione risieda in comuni di cui all'allegato 7. 
    

                             Tabella 3

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|          Popolazione           |            Contributo            |
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|          Ab ≤ 2.500            |            12.750,00 €           |
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|     2.500 < ab. ≤ 5.000        |            16.150,00 €           |
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|     5.000 < ab. ≤ 10.000       |            19.550,00 €           |
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|     10.000 < ab. ≤ 25.000      |            22.950,00 €           |
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|     25.000 < ab. ≤ 50.000      |            28.050,00 €           |
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|     50.000 < ab. ≤ 100.000     |            31.450,00 €           |
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|     100.000 < ab.              |            36.550,00 €           |
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